Art. 68 
 
Catalogo  dei  sussidi   ambientalmente   dannosi   e   dei   sussidi
                      ambientalmente favorevoli 
 
  1.  A  sostegno  dell'attuazione  degli  impegni  derivanti   dalla
comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 - Una  strategia
per una crescita intelligente sostenibile e  inclusiva»  [COM  (2010)
2020   definitivo],   dalle   raccomandazioni   del   Consiglio    n.
2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n.  2013/C217/11,  del  9  luglio
2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio  2011,  in  accordo  con  le  raccomandazioni
contenute  nel  Rapporto  OCSE  2013  sulle  performance   ambientali
dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza  delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a  Rio  de  Janeiro
dal  20  al  22  giugno  2012,  e'  istituito  presso  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  Catalogo
dei sussidi  ambientalmente  dannosi  e  dei  sussidi  ambientalmente
favorevoli, gestito sulla base delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilita'  propria
e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
delle  informazioni  rese  disponibili  dall'Istituto  nazionale   di
statistica, dalla Banca d'Italia,  dai  Ministeri,  dalle  regioni  e
dagli enti locali, dalle universita' e dagli altri centri di ricerca,
che  forniscono  i  dati  a  loro  disposizione  secondo  uno  schema
predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella  loro  definizione
piu'  ampia  e  comprendono,  tra  gli  altri,  gli   incentivi,   le
agevolazioni, i finanziamenti agevolati e  le  esenzioni  da  tributi
direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. 
  2. Il Catalogo di cui al comma 1 e' aggiornato entro il  30  giugno
di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare invia alle Camere e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione  concernente
gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.