Art. 70 
 
Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione  dei
  servizi ecosistemici e ambientali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri
per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   per
l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici  e
ambientali (PSEA). 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri
direttivi: 
  a)  prevedere  che  il  sistema  di   PSEA   sia   definito   quale
remunerazione di una quota  di  valore  aggiunto  derivante,  secondo
meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione  dei  servizi
ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica  della
transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma  restando  la
salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene; 
  b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato,  in  particolare,
in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in  concessione
di un bene naturalistico di  interesse  comune,  che  deve  mantenere
intatte o incrementare le sue funzioni; 
  c) prevedere che  nella  definizione  del  sistema  di  PSEA  siano
specificamente individuati i servizi  oggetto  di  remunerazione,  il
loro valore, nonche' i relativi obblighi contrattuali e le  modalita'
di pagamento; 
  d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti  servizi:
fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura  da  legno
di proprieta' demaniale,  collettiva  e  privata;  regimazione  delle
acque nei bacini  montani;  salvaguardia  della  biodiversita'  delle
prestazioni   ecosistemiche   e   delle   qualita'    paesaggistiche;
utilizzazione di proprieta' demaniali  e  collettive  per  produzioni
energetiche; 
  e) prevedere che nel sistema di PSEA siano  considerati  interventi
di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti; 
  f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto  dall'agricoltura
e  dal   territorio   agroforestale   nei   confronti   dei   servizi
ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso  cui
il pubblico operatore  possa  creare  programmi  con  l'obiettivo  di
remunerare gli  imprenditori  agricoli  che  proteggono,  tutelano  o
forniscono i servizi medesimi; 
  g) coordinare e  razionalizzare  ogni  altro  analogo  strumento  e
istituto gia' esistente in materia; 
  h) prevedere che beneficiari finali del sistema  di  PSEA  siano  i
comuni, le loro unioni, le aree protette,  le  fondazioni  di  bacino
montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni
comuni, comunque denominate; 
  i) introdurre forme di  premialita'  a  beneficio  dei  comuni  che
utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilita' ambientale e
urbanistica  e  forme  innovative  di   rendicontazione   dell'azione
amministrativa; 
  l) ritenere precluse le attivita' di stoccaggio di gas naturale  in
acquiferi profondi. 
  3. Gli schemi  dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione
tecnica che dia conto della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
affinche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni  dalla  data
di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia  e
per i profili finanziari. Decorso tale  termine,  i  decreti  possono
essere comunque emanati. Qualora il  termine  per  l'espressione  dei
pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta  giorni
che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma  1,
quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
 
          Note all'art. 70: 
              Per il testo dell'art. 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281 si veda nelle note all'art. 61.