Art. 71 
 
                            Oil free zone 
 
  1. Al fine di promuovere su  base  sperimentale  e  sussidiaria  la
progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e
di raggiungere gli standard  europei  in  materia  di  sostenibilita'
ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone». 
  2. Si intende per «Oil free zone» un'area territoriale nella quale,
entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di
indirizzo adottato dai  comuni  del  territorio  di  riferimento,  si
prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi  derivati
con energie prodotte da fonti rinnovabili. 
  3. La  costituzione  di  Oil  free  zone  e'  promossa  dai  comuni
interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra  comuni  di
riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Per  le
aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge  6  dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di Oil free
zone e' promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco. 
  4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la
realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale  di
nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a
quelli  provenienti  dalle  zone  montane,  attraverso  prospetti  di
valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio. 
  5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita'
di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo  agli
aspetti  connessi  con  l'innovazione  tecnologica   applicata   alla
produzione di energie rinnovabili a basso  impatto  ambientale,  alla
ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla  costruzione  di  sistemi
sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali  la
produzione di biometano per usi termici e per autotrazione. 
  6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee  di  sostegno
finanziario alle attivita' di ricerca, sperimentazione e applicazione
delle attivita' produttive  connesse  con  l'indipendenza  dai  cicli
produttivi  del  petrolio  e  dei  suoi  derivati,  con   particolare
attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e  collettivi  del
territorio di riferimento. 
 
          Note all'art. 71: 
              Si riporta il testo degli articoli 30 e 32 del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali)   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227 (S.O.): 
              "Art. 30. Convenzioni. - 1. Al fine di svolgere in modo
          coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti  locali
          possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
              2. Le convenzioni devono stabilire i fini,  la  durata,
          le forme di consultazione degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
              3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere  forme  di  convenzione  obbligatoria  fra   enti
          locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
              4. Le convenzioni di cui al presente  articolo  possono
          prevedere anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che
          operano con personale distaccato dagli  enti  partecipanti,
          ai quali affidare l'esercizio delle funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo  a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti. 
              "Art. 32 Unione di comuni. - 1. L'unione di  comuni  e'
          l'ente locale costituito da due o  piu'  comuni,  di  norma
          contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni
          e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni  montani,
          essa assume la denominazione di unione di comuni montani  e
          puo' esercitare anche le specifiche competenze di tutela  e
          di  promozione  della  montagna  attribuite  in  attuazione
          dell'art. 44, secondo comma,  della  Costituzione  e  delle
          leggi in favore dei territori montani. 
              2. Ogni comune puo' far parte di  una  sola  unione  di
          comuni. Le unioni  di  comuni  possono  stipulare  apposite
          convenzioni tra loro o con singoli comuni. 
              3.  Gli  organi  dell'unione,  presidente,   giunta   e
          consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni
          associati  e  a  essi   non   possono   essere   attribuite
          retribuzioni,  gettoni  e  indennita'   o   emolumenti   in
          qualsiasi forma percepiti. Il presidente e'  scelto  tra  i
          sindaci dei comuni associati e la giunta tra  i  componenti
          dell'esecutivo  dei  comuni  associati.  Il  consiglio   e'
          composto  da  un  numero  di  consiglieri  definito   nello
          statuto, eletti dai singoli consigli dei  comuni  associati
          tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle
          minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. 
              4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad
          essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con
          le disposizioni  della  legge  recante  disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni, i principi  previsti  per  l'ordinamento
          dei comuni, con  particolare  riguardo  allo  status  degli
          amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
          personale  e  all'organizzazione.  Lo  statuto  dell'unione
          stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e  ne
          disciplina i rapporti. In  fase  di  prima  istituzione  lo
          statuto dell'unione e' approvato dai  consigli  dei  comuni
          partecipanti e le successive modifiche sono  approvate  dal
          consiglio dell'unione. 
              5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le
          risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio  delle
          funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti
          dalla normativa vigente in materia di personale,  la  spesa
          sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare,
          in sede di prima applicazione, il superamento  della  somma
          delle spese  di  personale  sostenute  precedentemente  dai
          singoli   comuni   partecipanti.   A   regime,   attraverso
          specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una
          rigorosa  programmazione  dei  fabbisogni,  devono   essere
          assicurati progressivi risparmi  di  spesa  in  materia  di
          personale. 
              5-bis.  Previa  apposita  convenzione,  i  sindaci  dei
          comuni  facenti  parte  dell'Unione  possono  delegare   le
          funzioni di ufficiale dello stato civile e  di  anagrafe  a
          personale idoneo dell'Unione stessa, o dei  singoli  comuni
          associati, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
          comma 3, e dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,   n.   396,   recante
          regolamento  per  la   revisione   e   la   semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile, a norma  dell'art.  2,
          comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
              5-ter. Il presidente dell'unione di  comuni  si  avvale
          del segretario di  un  comune  facente  parte  dell'unione,
          senza  che  cio'   comporti   l'erogazione   di   ulteriori
          indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. Sono fatti salvi  gli  incarichi  per  le
          funzioni di segretario gia' affidati  ai  dipendenti  delle
          unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557  dell'art.
          1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari  delle
          unioni di comuni si applicano le disposizioni  dell'art.  8
          della  legge  23  marzo   1981,   n.   93,   e   successive
          modificazioni. 
              6. L'atto costitutivo e  lo  statuto  dell'unione  sono
          approvati dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le
          procedure e con la maggioranza richieste per  le  modifiche
          statutarie.  Lo  statuto  individua  le   funzioni   svolte
          dall'unione e le corrispondenti risorse. 
              7. Alle unioni competono gli introiti  derivanti  dalle
          tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi  ad  esse
          affidati. 
              8. Gli statuti delle unioni sono inviati  al  Ministero
          dell'interno per le finalita' di cui all'art. 6, commi 5  e
          6." 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 6  dicembre
          1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  del  13  dicembre  1991,  n.  292
          (S.O.) 
              "Art. 2. Classificazione delle aree naturali  protette.
          - 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree  terrestri,
          fluviali, lacuali  o  marine  che  contengono  uno  o  piu'
          ecosistemi  intatti  o  anche  parzialmente   alterati   da
          interventi  antropici,  una  o  piu'  formazioni   fisiche,
          geologiche,   geomorfologiche,   biologiche,   di   rilievo
          internazionale  o  nazionale  per   valori   naturalistici,
          scientifici, estetici, culturali,  educativi  e  ricreativi
          tali da richiedere l'intervento dello Stato ai  fini  della
          loro conservazione per le generazioni presenti e future. 
              2. I parchi naturali regionali sono costituiti da  aree
          terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti  di
          mare prospicienti  la  costa,  di  valore  naturalistico  e
          ambientale, che costituiscono, nell'ambito di  una  o  piu'
          regioni limitrofe, un sistema  omogeneo  individuato  dagli
          assetti naturali dei luoghi, dai  valori  paesaggistici  ed
          artistici e dalle tradizioni  culturali  delle  popolazioni
          locali. 
              3.  Le  riserve  naturali  sono  costituite   da   aree
          terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una  o
          piu' specie  naturalisticamente  rilevanti  della  flora  e
          della  fauna,  ovvero  presentino  uno  o  piu'  ecosistemi
          importanti  per  le  diversita'   biologiche   o   per   la
          conservazione delle risorse genetiche. Le riserve  naturali
          possono essere statali o regionali in base  alla  rilevanza
          degli interessi in esse rappresentati. 
              4. Con riferimento all'ambiente marino, si  distinguono
          le aree protette come definite ai sensi del  protocollo  di
          Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
          protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127,  e  quelle
          definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 . 
              5. Il Comitato per le aree  naturali  protette  di  cui
          all'art. 3 puo' operare ulteriori  classificazioni  per  le
          finalita' della presente legge ed  allo  scopo  di  rendere
          efficaci i tipi di protezione  previsti  dalle  convenzioni
          internazionali  ed  in  particolare  dalla  convenzione  di
          Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. 
              6. La classificazione delle aree naturali  protette  di
          rilievo internazionale e nazionale, qualora  rientrino  nel
          territorio  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa
          con le regioni e le province stesse  secondo  le  procedure
          previste dalle norme di attuazione dei  rispettivi  statuti
          d'autonomia e, per la regione  Valle  d'Aosta,  secondo  le
          procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto  1981,  n.
          453. 
              7.  La  classificazione  e  l'istituzione  dei   parchi
          nazionali e  delle  riserve  naturali  statali,  terrestri,
          fluviali  e  lacuali,  sono  effettuate  d'intesa  con   le
          regioni. 
              8. La classificazione  e  l'istituzione  dei  parchi  e
          delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono
          effettuate dalle regioni. 
              9. Ciascuna area naturale protetta ha  diritto  all'uso
          esclusivo della propria denominazione. 
              9-bis. I limiti geografici delle aree  protette  marine
          entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta
          autorizzazione  sono  definiti   secondo   le   indicazioni
          dell'Istituto idrografico della Marina  e  individuati  sul
          territorio con mezzi e strumenti di  segnalazione  conformi
          alla normativa emanata dall'Association  Internationale  de
          Signalisation Maritime-International Association of  Marine
          Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)."