Art. 181 
 
            Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 
 
  1.  Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle   attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25
agosto 1991, n.287,  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto  conto  di
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge  28
febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al  31  ottobre
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446. 
  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
i  titolari  di   concessioni   o   di   autorizzazioni   concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del  commercio  su
aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.114,
sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile  2020,  dal  pagamento
della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree  pubbliche,
di cui all'articolo 45 del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,
n.507, e del canone per l'occupazione temporanea  di  spazi  ed  aree
pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446. 
  1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al
comma 1-bis. 
  1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai
commi 1-bis e 1-ter, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di
euro per l'anno 2020.  Alla  ripartizione  del  Fondo  tra  gli  enti
interessati si provvede con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto.  Nel  caso  previsto  dal  comma  3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.281,  il
decreto e' comunque adottato. 
  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni  per  l'occupazione  di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  gia'  concesse
sono presentate in via telematica  all'ufficio  competente  dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  3.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  amovibili,
quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purche'  funzionali  all'attivita'  di
cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991,  non  e'  subordinata
alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 
  4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo  6  comma  1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n.380. 
  4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia'
riassegnate ai  sensi  dell'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.79
del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata
di dodici anni, secondo linee  guida  adottate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e con modalita' stabilite dalle regioni  entro  il
30  settembre   2020,   con   assegnazione   al   soggetto   titolare
dell'azienda,  sia  che  la  conduca  direttamente  sia  che  l'abbia
conferita in gestione temporanea, previa verifica  della  sussistenza
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa
l'iscrizione  ai  registri  camerali  quale  ditta  attiva  ove   non
sussistano  gravi  e  comprovate  cause  di  impedimento   temporaneo
all'esercizio dell'attivita'. 
  4-ter. Nelle more di un  generale  riordino  della  disciplina  del
commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere  e  garantire  gli
obiettivi connessi alla tutela  dell'occupazione,  le  regioni  hanno
facolta' di disporre che i comuni  possano  assegnare,  su  richiesta
degli aventi titolo, in via prioritaria e in  deroga  ad  ogni  altro
criterio,  concessioni  per  posteggi  liberi,  vacanti  o  di  nuova
istituzione,  ove  necessario,  agli  operatori,  in   possesso   dei
requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai  procedimenti  di
selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito  dei
procedimenti stessi, non abbiano conseguito la  riassegnazione  della
concessione. 
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  da  adottare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui  ricorra
la condizione prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 il  decreto  medesimo  e'  comunque
adottato. 
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  25
          agosto  1991,  n.  287   (Aggiornamento   della   normativa
          sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi): 
              «Art. 5 Tipologia degli esercizi. 
              1. Anche ai fini della determinazione del numero  delle
          autorizzazioni rilasciabili in ciascun  comune  e  zona,  i
          pubblici esercizi di cui alla presente legge sono  distinti
          in: 
              a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di
          pasti e di bevande, comprese  quelle  aventi  un  contenuto
          alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di  latte
          (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
          esercizi similari); 
              b)  esercizi  per  la  somministrazione   di   bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di latte, di dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e
          gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 
              c) esercizi di cui alle lettere a)  e  b),  in  cui  la
          somministrazione di alimenti e di bevande viene  effettuata
          congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in
          sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
          balneari ed esercizi similari; 
              d) esercizi di  cui  alla  lettera  b),  nei  quali  e'
          esclusa  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche   di
          qualsiasi gradazione. 
              2. La somministrazione di bevande aventi  un  contenuto
          alcoolico superiore al 21  per  cento  del  volume  non  e'
          consentita negli esercizi operanti nell'ambito di  impianti
          sportivi, fiere, complessi di attrazione  dello  spettacolo
          viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
          sagre o fiere, e simili luoghi  di  convegno,  nonche'  nel
          corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.  Il
          sindaco, con  propria  ordinanza,  sentita  la  commissione
          competente ai sensi dell'articolo 6,  puo'  temporaneamente
          ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande  con
          contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume. 
              3.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
          con proprio decreto, adottato ai sensi dell'  articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sentite  le
          organizzazioni   nazionali   di   categoria   nonche'    le
          associazioni dei consumatori e  degli  utenti  maggiormente
          rappresentative a livello  nazionale,  puo'  modificare  le
          tipologie degli esercizi di cui al comma  1,  in  relazione
          alla funzionalita' e produttivita' del servizio da  rendere
          ai consumatori. 
              4. Gli esercizi  di  cui  al  presente  articolo  hanno
          facolta' di vendere per asporto  le  bevande  nonche',  per
          quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
          i pasti  che  somministrano  e,  per  quanto  riguarda  gli
          esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
          di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
          e di pasticceria. In ogni caso l'attivita'  di  vendita  e'
          sottoposta alle stesse norme osservate  negli  esercizi  di
          vendita al minuto. 
              5. Negli esercizi di cui al presente articolo il  latte
          puo'  essere  venduto  per  asporto  a  condizione  che  il
          titolare  sia  munito  dell'autorizzazione   alla   vendita
          prescritta dalla legge 3 maggio  1989,  n.  169  e  vengano
          osservate le norme della medesima. 
              6. E' consentito il rilascio, per un  medesimo  locale,
          di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di  esercizio
          di cui al comma 1, fatti salvi  i  divieti  di  legge.  Gli
          esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad  altra
          sede   anche    separatamente,    previa    la    specifica
          autorizzazione di cui all'articolo 3.» 
              - Si riporta il testo del comma 3-quater  dell'articolo
          4 del  citato  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  febbraio  2020
          n. 8: 
              «Art. 4 Proroga  di  termini  in  materia  economica  e
          finanziaria 
              1. - 3-ter. Omissis 
              3-quater. Limitatamente all'anno 2020  non  ha  effetto
          l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre  2019,  n.  160;  si  applicano,  per  il
          medesimo anno, l'imposta comunale sulla  pubblicita'  e  il
          diritto sulle pubbliche affissioni  nonche'  la  tassa  per
          l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche,   di   cui
          rispettivamente ai capi I e II del decreto  legislativo  15
          novembre   1993,   n.   507,   nonche'   il   canone    per
          l'installazione dei mezzi  pubblicitari  e  il  canone  per
          l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche,   di   cui
          rispettivamente  agli  articoli  62  e   63   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              Omissis.» 
              - Il Capo II (Tassa per l'occupazione di spazi ed  aree
          pubbliche) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
          (Revisione ed armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla
          pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
          tassa per l'occupazione di  spazi  ed  aree  pubbliche  dei
          comuni  e  delle  province  nonche'  della  tassa  per   lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma  dell'art.  4
          della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  concernente  il
          riordino della finanza territoriale) comprende gli articoli
          da 38 a 57 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
          del 9 dicembre 1993. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  recante
          «Riforma  della  disciplina   relativa   al   settore   del
          commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
          marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 aprile 1998, n. 95. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del
          citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 3 Intese 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre  2010,  n.  160  recante  «Regolamento   per   la
          semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina  sullo
          sportello unico  per  le  attivita'  produttive,  ai  sensi
          dell'articolo 38, comma  3,  del  decreto-Legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 229 del 30 settembre 2010. Supplemento Ordinario n. 227. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11  novembre
          1972. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  21  e  146  del
          citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione 
              1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
              a) La rimozione o la demolizione, anche con  successiva
          ricostituzione, dei beni culturali; 
              b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
          mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
              c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
              d) lo scarto dei documenti  degli  archivi  pubblici  e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo  scarto
          di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera  c),
          e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; 
              e) il trasferimento  ad  altre  persone  giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 
              2. Lo spostamento di  beni  culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
              3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato  e
          degli  enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto   ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 
              4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai   commi   precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'articolo 20, comma 1. 
              5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.» 
              «Art. 146 Autorizzazione 
              1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi
          titolo di immobili  ed  aree  di  interesse  paesaggistico,
          tutelati dalla legge, a termini  dell'articolo  142,  o  in
          base alla legge, a termini degli articoli 136,  143,  comma
          1,  lettera  d),  e  157,  non  possono  distruggerli,  ne'
          introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai  valori
          paesaggistici oggetto di protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del  Ministero  su
          richiesta   della   regione    interessata    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143,  comma  1,  lettere  b)  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
              9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla  ricezione
          degli atti da parte del  soprintendente  senza  che  questi
          abbia  reso   il   prescritto   parere,   l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione  paesaggistica  [diventa  efficace
          decorsi trenta giorni dal suo rilascio  ed]  e'  trasmessa,
          senza indugio, alla soprintendenza che ha  reso  il  parere
          nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
              15. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380: 
              «Art. 6 - Attivita' edilizia libera 
              1.  Fatte  salve  le   prescrizioni   degli   strumenti
          urbanistici comunali, e comunque nel rispetto  delle  altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia  e,  in  particolare,  delle  norme
          antisismiche,       di       sicurezza,        antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica, di tutela dal  rischio  idrogeologico,  nonche'
          delle disposizioni contenute nel codice dei beni  culturali
          e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, i  seguenti  interventi  sono  eseguiti  senza
          alcun titolo abilitativo: 
              a) gli interventi  di  manutenzione  ordinaria  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
              a-bis) gli interventi di installazione delle  pompe  di
          calore  aria-aria  di  potenza   termica   utile   nominale
          inferiore a 12 Kw; 
              b) gli interventi volti  all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          ascensori esterni, ovvero  di  manufatti  che  alterino  la
          sagoma dell'edificio; 
              c) le opere temporanee per  attivita'  di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
              d)  i  movimenti  di  terra   strettamente   pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
              e) le serre mobili stagionali, sprovviste di  strutture
          in muratura,  funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita'
          agricola; 
              e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta  giorni,  previa  comunicazione  di
          avvio lavori all'amministrazione comunale; 
              e-ter) le opere di  pavimentazione  e  di  finitura  di
          spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
          entro  l'indice  di  permeabilita',  ove  stabilito   dallo
          strumento   urbanistico   comunale,   ivi    compresa    la
          realizzazione di intercapedini interamente interrate e  non
          accessibili,  vasche  di  raccolta  delle   acque,   locali
          tombati; 
              e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici,  a  servizio
          degli edifici, da realizzare al di fuori della zona  A)  di
          cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile
          1968, n. 1444; 
              e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli
          elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento    catastale    ai    sensi     dell'articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
              a) possono estendere la disciplina di cui  al  presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  comma  1,  esclusi  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di  costruire
          e  gli  interventi  di  cui  all'articolo  23,  soggetti  a
          segnalazione certificata di inzio-attivita' in  alternativa
          al permesso di costruire; 
              b)   disciplinano   con   legge   le   modalita'    per
          l'effettuazione dei controlli. 
              c) 
              7 
              8» 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo  16
          del decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.  59  (Attuazione
          della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
          interno): 
              «Art. 16 Selezione tra diversi candidati 
              1. - 4. Omissis 
              4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo  non
          si  applicano  al  commercio  su  aree  pubbliche  di   cui
          all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114.»