Art. 39 
 
Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/EURATOM,  articoli  20  e  21;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98). 
 
  1. E' vietata  l'aggiunta  intenzionale  di  sostanze  radioattive,
direttamente o mediante attivazione, nella produzione di: 
    a) prodotti per l'igiene e cosmesi; 
    b) oggetti di uso domestico o personale; 
    c) giocattoli; 
    d) alimenti e bevande; 
    e) mangimi per animali; 
    f) dispositivi antifulmine. 
  2. Sono altresi' vietati: 
    a) l'importazione, l'acquisizione tramite commercio  elettronico,
l'esportazione,  il  commercio,  la  distribuzione,   l'impiego,   la
manipolazione  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1  ai  quali   sono
deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante
attivazione; 
    b)  le  pratiche  implicanti  l'attivazione  di   materiali   che
comportano un aumento dell'attivita' nei prodotti di consumo; 
    c) le pratiche che comportano l'attivazione  di  materiali  usati
nei   giocattoli   e   negli   oggetti   d'uso   personale,   nonche'
l'importazione e l'esportazione di tali prodotti o materiali; 
    d) l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni  ionizzanti  che
non e' effettuato a  scopo  diagnostico,  terapeutico  o  di  ricerca
scientifica clinica, salvo quanto disposto dall'articolo 169; 
    e)  la   produzione,   l'importazione,   l'impiego   o   comunque
l'immissione  sul  mercato  di  apparati  elettronici  di  visione  a
distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini,
che emettono radiazioni  ionizzanti  a  livelli  superiori  a  quelli
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, sentito l'ISIN.