((Art. 38 ter 
 
        Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali 
 
  1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e
di semplificare le procedure di invio e  ricezione  di  comunicazioni
tra imprese e utenti, all'articolo  1,  comma  291,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio  digitale
del   destinatario   ai   sensi   dell'articolo    6    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82».))