Art. 37 
 
               Integrazione della Commissione tecnica 
                      per i fabbisogni standard 
 
  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «la Commissione e'  formata  da  undici  componenti»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da  dodici
componenti»; b) dopo le parole  «Ministro  delegato  per  gli  affari
regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno  designato
dall'Autorita'   politica   delegata   in   materia    di    coesione
territoriale,».