(Trattato-art. 40)
                             Articolo 40 
 
                              Modifiche 
 
1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potra' essere
modificato in qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti. 
 
2.  Qualsiasi  modifica  entrera'  in  vigore  in  conformita'   alle
disposizioni dell'articolo 46.