(Trattato-art. 41)
                             Articolo 41 
 
                              Denuncia 
 
1. Qualsiasi Parte potra', in ogni momento, decidere di denunciare il
presente Trattato, dandone anticipatamente comunicazione  scritta  al
depositario. 
 
2. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la  data  di  ricezione
della sua notifica da parte del depositario o ad una data  successiva
eventualmente indicata nella notifica di denuncia.