(Trattato-art. 42)
                             Articolo 42 
 
                              Adesione 
 
1. Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di  polizia  a
statuto militare, potra' richiedere al CIMIN di aderire  ai  presente
Trattato.  Dopo  aver  ricevuto  l'approvazione   delle   Parti,   in
conformita' all'articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN  informera'
lo Stato richiedente della decisione delle Parti. 
 
2. L'adesione avra'  luogo  tramite  deposito  di  uno  strumento  di
adesione presso il depositario del Trattato, che notifichera' la data
del deposito di cui sopra a ciascuna Parte e allo Stato che aderisce. 
 
3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato  depositato  uno
strumento di adesione, il presente Trattato  entrera'  in  vigore  il
primo giorno del secondo mese dopo la notifica fatta dal depositario 
a tutte le Parti.