Articolo 42 Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potra' richiedere al CIMIN di aderire ai presente Trattato. Dopo aver ricevuto l'approvazione delle Parti, in conformita' all'articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informera' lo Stato richiedente della decisione delle Parti. 2. L'adesione avra' luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il depositario del Trattato, che notifichera' la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte e allo Stato che aderisce. 3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di adesione, il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica fatta dal depositario a tutte le Parti.