(Trattato-Dichiarazione di Intenti)
                             EUROGENDFOR 
                       DICHIARAZIONE D'INTENTI 
 
1. FINE 
 
Al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo della  politica  di
Sicurezza e Difesa Europea, nonche' alla creazione di un'area in  cui
vigano liberta'  sicurezza  e  giustizia,  Francia,  Italia,  Olanda,
Portogallo e Spagna, tutte nazioni dotate di forze di polizia  aventi
status  militare  ed  in  grado  di  svolgere  mansioni  di  polizia,
sostituendo e/o rinforzando, a seconda dei casi, le forze di  polizia
aventi status civile, in accordo con  le  conclusioni  del  Consiglio
Europeo di Nizza, propongono quanto segue per: 
 
- mettere l'Europa in condizione di svolgere appieno a  quei  compiti
di polizia richiesti in tutte quelle  Operazioni  di  Gestione  delle
 Situazioni di Crisi che rientrano nel quadro della Dichiarazione di 
San  Pietroburgo,  con  particolare   riguardo   alle   Missioni   di
Sostituzione; 
 
- offrire una struttura operativa multinazionale a quegli  Stati  che
intendano  affiancare  l'Unione  Europea  nello   svolgimento   delle
operazioni; 
 
- partecipare alle iniziative delle Organizzazioni Internazionali nel
settore delle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi. 
 
A questo fine, i sopra menzionati Paesi hanno deciso la creazione  di
una forza di gendarmeria,  chiamata  EUROGENDFOR  (EGF),  che  dovra'
essere  operativa,  pre-organizzata,  forte  e  spiegabile  in  tempi
rapidi, al fine di svolgere ogni compito di polizia. 
 
Nelle  Operazioni  di  Gestione  delle  Situazioni  di  Crisi,  l'EGF
assicurera' una presenza effettiva, unitamente ad altri partecipanti,
inclusa la componente militare e la Polizia Locale.  Tutto  cio'  per
facilitare la riattivazione dei servizi di sicurezza, in  particolare
durante il periodo di transizione da un ambiente operativo militare a
quello civile. 
 
Le operazioni dell 'EGF saranno aperte alla partecipazione  di  altri
paesi dotati di appropriate competenze di polizia. 
 
2. MISSIONI 
 
Le unita' appartenenti all'EGF dovranno essere poste alle  dipendenze
di una ben definita catena di comando,  suscettibile  di  cambiamento
durante la missione, concordemente alle varie fasi operative.  Queste
unita' potranno essere poste sia sotto  comando  militare  che  sotto
comando civile, al  fine  di  garantire  la  pubblica  sicurezza  che
l'ordine pubblico, ed eseguire compiti di polizia giudiziaria. 
 
L'EGF dovra' essere in grado di affrontare ogni aspetto delle  Crisis
Response Operations: 
 
- durante la fase iniziale dell'operazione, essa potrebbe entrare  in
teatro con le  forze  militari  per  svolgere  i  propri  compiti  di
polizia; 
 
- durante la fase di transizione, essa potrebbe continuare a svolgere
la propria missione, sia in proprio che  con  altra  forza  militare,
facilitando il coordinamento e  la  cooperazione  con  le  unita'  di
Polizia Locale o Internazionale; 
 
- durante la fase di disimpegno, essa  potrebbe  facilitare,  qualora
necessario, il passaggio di responsabilita' alle  autorita'  ed  agli
enti civili che prendono parte agli sforzi di cooperazione. 
 
Durante la prevenzione delle  situazioni  di  crisi,  l'EGF  potrebbe
venire schierata da sola o congiuntamente ad altra forza militare. 
 
Nel rispetto del mandato di ogni operazione, l'EGF condurra' un ampio
spettro di attivita', correlate alle proprie caratteristiche di forza
di polizia, come: 
 
-  svolgere  missioni  inerenti  la  pubblica  sicurezza  e  l'ordine
pubblico; 
 
-   monitorare   e   fornire   consulenza   alla    Polizia    Locale
nell'adempimento  dei   propri   servizi   quotidiani,   incluso   le
investigazioni criminali; 
 
-  dirigere  la  pubblica  sorveglianza,  la   regolamentazione   del
traffico, la polizia di  frontiera  e  la  generale  acquisizione  di
informazioni; 
 
- svolgere investigazioni criminali inerenti la scoperta  dei  reati,
l'individuazione degli autori ed  il  loro  trasferimento  presso  le
appropriate autorita' giudiziarie; 
 
- proteggere la popolazione e la proprieta', e mantenere l'ordine nel
caso di disordini pubblici; 
 
- addestrare il personale delle forze di polizia  in  relazione  agli
standard internazionali; 
 
- addestrare gli istruttori, in particolare attraverso  programmi  di
cooperazione. 
 
3. STRUTTURA 
 
L'EGF sara' principalmente composta dalle stesse  forze  incluse  dai
Paesi  Membri  nell  'elenco  degli  obiettivi  principali  e   nella
capacita' di gestione delle situazioni di crisi civile nel  Consiglio
di Helsinki, originati nella conferenza tenutasi a  Bruxelles  il  19
Novembre 2001. Per questo motivo, innanzitutto, essa verra'  posta  a
disposizione dell'Unione Europea. Una volta  schierata  per  l'Unione
Europea, il PSC ne assumera' il controllo  politico  e  la  direzione
strategica. 
 
L'EGF potrebbe anche venir messa a disposizione dell'ONU,  dell'OSCE,
della NATO, di altre organizzazioni internazionali,  nonche'  di  una
coalizione creata ad hoc. La pianificazione delle operazioni dell'EGF
 deve tener conto della necessita' di una stretta coordinazione con 
gli organi militari e/o civili. Quando l'EGF sara'  parte  integrante
di una forza militare, dovra' mantenere  un  collegamento  funzionale
con le autorita' di  polizia  locali  o  internazionali  e  le  forze
presenti in Teatro Operativo. 
 
Affinche' l'EGF venga spiegata operativamente e'  necessario  che  la
decisione venga presa all'unanimita' dagli Stati Membri. 
 
4. STRUTTURA DEL COMANDO 
 
Un Alto Comitato Interministeriale, composto dai  rappresentanti  dei
ministri responsabili di ogni paese¹¹ , assicurera' la  coordinazione
politico-militare, nominera' il Comandante dell'EGF e gli dettera' le
linee guida per l'impiego della forza. 
 
Questo Comitato verra' assistito nelle sue funzioni da dei gruppi  di
lavoro. 
 
Le strutture e le  procedure  che  permetteranno  l'attuazione  delle
decisione adottate dai Paesi Membri,  cosi'  come  le  condizioni  di
impiego, verranno elaborate dettagliatamente in sede appropriata. 
 
L'EGF verra' dotata di un QG²² multinazionale, modulare e  spiegabile
all'estero.  Questo  QG  permanente,  sara'  sotto  il  comando   del
Comandante dell'EGF e sara' costituito da un  nucleo  multinazionale,
che potra'  venire  rinforzato,  qualora  necessario,  con  l'unanime
consenso  dei  Paesi  Membri.  Il  QG  dell'EGF  si  occupera'  della
pianificazione operativa e, se richiesto, prendera' parte al processo
decisionale strategico. Il QG permanente avra' base in Italia. 
 
Gli  incarichi  chiave  verranno  ricoperti   in   base   a   criteri
rotazionali. 
 
Nel caso di un'operazione, i Paesi Membri designeranno un  Comandante
della forza per la missione EGF. QG permanente dell'EGF  agira'  come
QG Originario per il QG dei Comandanti della Forza. Il coinvolgimento
del QG permanente nella catena di  comando,  dovra'  venire  definita
conseguentemente alla situazione. 
 
    
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1 Per la composizione di questo Comitato, consultare l'Allegato A. 
2 Consultare l'Allegato B. 
 
 
5. STRUTTURA DELLA FORZA 
 
In caso di un'operazione, l'unita' dell'EGF potra'  essere  composta,
oltre al QG, da: 
 
- una componente operativa, dedicata alle  missioni  generalmente  di
Pubblica Sicurezza e mantenimento dell'Ordine Pubblico; 
 
- una componente dedicata alla lotta contro il crimine,  che  includa
specialisti  nelle  missioni   inerenti   investigazioni   criminali,
individuazione, raccolta, analisi ed elaborazione della informazione,
protezione  ed  assistenza   delle   persone,   controllo   traffico,
eliminazione di congegni esplosivi (EOD), lotta contro il terrorismo 
ed altri gravi reati, ed altri specialisti. 
 
La compagnia sara' formata da moduli e specialisti assegnati all'EGF. 
 
 
- una componente dei supporto logistico, in grado di  svolgere  tutte
quelle attivita'  correlate  a  viveri,  rifornimenti,  manutenzione,
recupero ed evacuazione delle attrezzature, trasporti, cure mediche e
sanitarie. Quando necessario,  alcune  di  queste  funzioni  verranno
svolte da altri partecipanti. 
 
I Paesi Membri  dovranno  individuare  su  base  periodica  le  forze
specializzate in termini di capacita',  effettuando  la  designazione
nominale  definitiva  al  momento  opportuno.  Le   unita'   verranno
assegnate "a richiesta" all'EGF. 
 
L'EGF dovra' possedere un'iniziale capacita' di  reazione  rapida  di
circa 800 persone nell'arco di 30 giorni. 
 
Ogni Paese Membro manterra' la propria autonomia  decisionale  quando
le sue unita' prenderanno parte ad una operazione dell 'EGF. 
 
6. ADDESTRAMENTO 
 
I  requisiti  operativi  delle  unita'  dell'EGF  verranno   definiti
dall'Ato Comitato Interministeriale. 
 
Il  conseguimento  ed  il  mantenimento  di   detto   livello   sara'
responsabilita' di ogni  singola  nazione.  L'addestramento  dovrebbe
tenere  conto  degli  obiettivi   annuali   proposti   dall'Ufficiale
Comandante ed approvati dall'Alto Comitato Interministeriale. 
 
L'addestramento multinazionale organizzato dall'EGF dovrebbe  rendere
possibile raggiungere  il  richiesto  livello  di  interoperativita'.
Questo  programma  verra'  proposto  dall'Ufficiale   Comandante   ed
approvato da un gruppo di lavoro appositamente creato. 
 
7. ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI. SUPPORTO LOGISTICO 
Finanziamento e Supporto Logistico del QG Permanente dell'EGF 
 
Ogni  Paese  Membro  sosterra'  le  spese  derivanti  dalla   propria
partecipazione all'EGF. 
 
Le spese ordinarie verranno proporzionalmente divise tra i Paesi 
Membri. 
 
L'Italia  fornira'  supporto  logistico  per  la  struttura  del   QG
permanente dell'EGF, e tale supporto sara' l'oggetto  di  un  accordo
tecnico tra  i  Paesi  Membri,  i  quali,  inoltre,  stabiliranno  le
modalita' di rimborso delle spese ordinarie. 
 
I Paesi Membri stanzieranno un budget per le spese fisse dell 'EGF, e
l'ammontare dei contributi al budget verra' definito da essi su  base
annuale. 
 
Il budget annuale sara' richiesto dall'Ufficiale Comandante  dell'EGF
e dovra' venire approvato dall'Alto Comitato Interministeriale. 
 
Ogni Paese Membro potra' designare un proprio esperto finanziario per
la consulenza su budget e spese. 
 
Supporto Logistico durante le operazioni 
 
I finanziamenti (per scopi  operativi)  verranno  forniti  dai  Paesi
contribuenti   e,   all'uopo,   dall'EU,   dall'ONU,   e   da   altre
organizzazioni internazionali. 
 
Interoperativita' 
 
I Paesi Membri si adopreranno per il  miglioramento  del  livello  di
interoperativita' delle loro forze. 
 
8. LINGUAGGIO 
 
Il linguaggio ufficiale dell'EGF sara' quello dei  Paesi  Membri.  In
ambito lavorativo potra' essere usato un linguaggio comune. 
 
9. AMMISSIONE 
 
La completa appartenenza all'EGF sara' aperta a  tutti  quegli  Stati
aderenti all'Unione Europea ed in possesso di una  forza  di  polizia
dotate di  status  militare.  Presentando  richiesta,  essi  potranno
venire ammessi all'EGF previo avallo  dei  Paesi  Membri  e  dopo  la
susseguente  accettazione  di   quanto   contenuto   nella   presente
Dichiarazione. 
 
Su propria richiesta,  gli  Stati  membri  dell'EU  candidati  ed  in
possesso di forze di polizia aventi status militare potranno ottenere
il riconoscimento dello Status di Osservatore, distaccando un proprio
ufficiale di collegamento presso il QG dell'EGF. 
 
Con il dovuto  rispetto  dello  status  militare,  le  condizione  di
ammissione potranno essere riviste, su richiesta  di  uno  dei  Paesi
Membri e con il consenso di tutti gli altri. 
 
10. ASPETTI LEGALI 
 
I Paesi Membri  sigleranno  un  Trattato  al  fine  di  stabilire  le
funzioni precise e  la  condizione  giuridica  dell'EGF  e  dei  suoi
membri. 
 
Prima dell'entrata in vigore di detto Trattato,  i  Paesi  Membri  si
obbligheranno ad applicare le  clausole  dell'accordo  tra  le  parti
aderenti al Trattato  dell'Atlantico  del  Nord  sullo  status  delle
proprie forze,  siglato  a  Londra  il  16  Giugno  1951,  ai  membri
dell'EGF. 
 
11. ACCORDI SPECIFICI 
 
Quanto esposto in precedenza  e  le  misure  che  potranno  ritenersi
necessarie per organizzare gli aspetti concreti delle relazioni tra i
Paesi Membri saranno oggetto di specifici accordi.