EUROGENDFOR DICHIARAZIONE D'INTENTI 1. FINE Al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo della politica di Sicurezza e Difesa Europea, nonche' alla creazione di un'area in cui vigano liberta' sicurezza e giustizia, Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, tutte nazioni dotate di forze di polizia aventi status militare ed in grado di svolgere mansioni di polizia, sostituendo e/o rinforzando, a seconda dei casi, le forze di polizia aventi status civile, in accordo con le conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza, propongono quanto segue per: - mettere l'Europa in condizione di svolgere appieno a quei compiti di polizia richiesti in tutte quelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi che rientrano nel quadro della Dichiarazione di San Pietroburgo, con particolare riguardo alle Missioni di Sostituzione; - offrire una struttura operativa multinazionale a quegli Stati che intendano affiancare l'Unione Europea nello svolgimento delle operazioni; - partecipare alle iniziative delle Organizzazioni Internazionali nel settore delle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi. A questo fine, i sopra menzionati Paesi hanno deciso la creazione di una forza di gendarmeria, chiamata EUROGENDFOR (EGF), che dovra' essere operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, al fine di svolgere ogni compito di polizia. Nelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi, l'EGF assicurera' una presenza effettiva, unitamente ad altri partecipanti, inclusa la componente militare e la Polizia Locale. Tutto cio' per facilitare la riattivazione dei servizi di sicurezza, in particolare durante il periodo di transizione da un ambiente operativo militare a quello civile. Le operazioni dell 'EGF saranno aperte alla partecipazione di altri paesi dotati di appropriate competenze di polizia. 2. MISSIONI Le unita' appartenenti all'EGF dovranno essere poste alle dipendenze di una ben definita catena di comando, suscettibile di cambiamento durante la missione, concordemente alle varie fasi operative. Queste unita' potranno essere poste sia sotto comando militare che sotto comando civile, al fine di garantire la pubblica sicurezza che l'ordine pubblico, ed eseguire compiti di polizia giudiziaria. L'EGF dovra' essere in grado di affrontare ogni aspetto delle Crisis Response Operations: - durante la fase iniziale dell'operazione, essa potrebbe entrare in teatro con le forze militari per svolgere i propri compiti di polizia; - durante la fase di transizione, essa potrebbe continuare a svolgere la propria missione, sia in proprio che con altra forza militare, facilitando il coordinamento e la cooperazione con le unita' di Polizia Locale o Internazionale; - durante la fase di disimpegno, essa potrebbe facilitare, qualora necessario, il passaggio di responsabilita' alle autorita' ed agli enti civili che prendono parte agli sforzi di cooperazione. Durante la prevenzione delle situazioni di crisi, l'EGF potrebbe venire schierata da sola o congiuntamente ad altra forza militare. Nel rispetto del mandato di ogni operazione, l'EGF condurra' un ampio spettro di attivita', correlate alle proprie caratteristiche di forza di polizia, come: - svolgere missioni inerenti la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico; - monitorare e fornire consulenza alla Polizia Locale nell'adempimento dei propri servizi quotidiani, incluso le investigazioni criminali; - dirigere la pubblica sorveglianza, la regolamentazione del traffico, la polizia di frontiera e la generale acquisizione di informazioni; - svolgere investigazioni criminali inerenti la scoperta dei reati, l'individuazione degli autori ed il loro trasferimento presso le appropriate autorita' giudiziarie; - proteggere la popolazione e la proprieta', e mantenere l'ordine nel caso di disordini pubblici; - addestrare il personale delle forze di polizia in relazione agli standard internazionali; - addestrare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione. 3. STRUTTURA L'EGF sara' principalmente composta dalle stesse forze incluse dai Paesi Membri nell 'elenco degli obiettivi principali e nella capacita' di gestione delle situazioni di crisi civile nel Consiglio di Helsinki, originati nella conferenza tenutasi a Bruxelles il 19 Novembre 2001. Per questo motivo, innanzitutto, essa verra' posta a disposizione dell'Unione Europea. Una volta schierata per l'Unione Europea, il PSC ne assumera' il controllo politico e la direzione strategica. L'EGF potrebbe anche venir messa a disposizione dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali, nonche' di una coalizione creata ad hoc. La pianificazione delle operazioni dell'EGF deve tener conto della necessita' di una stretta coordinazione con gli organi militari e/o civili. Quando l'EGF sara' parte integrante di una forza militare, dovra' mantenere un collegamento funzionale con le autorita' di polizia locali o internazionali e le forze presenti in Teatro Operativo. Affinche' l'EGF venga spiegata operativamente e' necessario che la decisione venga presa all'unanimita' dagli Stati Membri. 4. STRUTTURA DEL COMANDO Un Alto Comitato Interministeriale, composto dai rappresentanti dei ministri responsabili di ogni paese¹¹ , assicurera' la coordinazione politico-militare, nominera' il Comandante dell'EGF e gli dettera' le linee guida per l'impiego della forza. Questo Comitato verra' assistito nelle sue funzioni da dei gruppi di lavoro. Le strutture e le procedure che permetteranno l'attuazione delle decisione adottate dai Paesi Membri, cosi' come le condizioni di impiego, verranno elaborate dettagliatamente in sede appropriata. L'EGF verra' dotata di un QG²² multinazionale, modulare e spiegabile all'estero. Questo QG permanente, sara' sotto il comando del Comandante dell'EGF e sara' costituito da un nucleo multinazionale, che potra' venire rinforzato, qualora necessario, con l'unanime consenso dei Paesi Membri. Il QG dell'EGF si occupera' della pianificazione operativa e, se richiesto, prendera' parte al processo decisionale strategico. Il QG permanente avra' base in Italia. Gli incarichi chiave verranno ricoperti in base a criteri rotazionali. Nel caso di un'operazione, i Paesi Membri designeranno un Comandante della forza per la missione EGF. QG permanente dell'EGF agira' come QG Originario per il QG dei Comandanti della Forza. Il coinvolgimento del QG permanente nella catena di comando, dovra' venire definita conseguentemente alla situazione. ------------------ 1 Per la composizione di questo Comitato, consultare l'Allegato A. 2 Consultare l'Allegato B. 5. STRUTTURA DELLA FORZA In caso di un'operazione, l'unita' dell'EGF potra' essere composta, oltre al QG, da: - una componente operativa, dedicata alle missioni generalmente di Pubblica Sicurezza e mantenimento dell'Ordine Pubblico; - una componente dedicata alla lotta contro il crimine, che includa specialisti nelle missioni inerenti investigazioni criminali, individuazione, raccolta, analisi ed elaborazione della informazione, protezione ed assistenza delle persone, controllo traffico, eliminazione di congegni esplosivi (EOD), lotta contro il terrorismo ed altri gravi reati, ed altri specialisti. La compagnia sara' formata da moduli e specialisti assegnati all'EGF. - una componente dei supporto logistico, in grado di svolgere tutte quelle attivita' correlate a viveri, rifornimenti, manutenzione, recupero ed evacuazione delle attrezzature, trasporti, cure mediche e sanitarie. Quando necessario, alcune di queste funzioni verranno svolte da altri partecipanti. I Paesi Membri dovranno individuare su base periodica le forze specializzate in termini di capacita', effettuando la designazione nominale definitiva al momento opportuno. Le unita' verranno assegnate "a richiesta" all'EGF. L'EGF dovra' possedere un'iniziale capacita' di reazione rapida di circa 800 persone nell'arco di 30 giorni. Ogni Paese Membro manterra' la propria autonomia decisionale quando le sue unita' prenderanno parte ad una operazione dell 'EGF. 6. ADDESTRAMENTO I requisiti operativi delle unita' dell'EGF verranno definiti dall'Ato Comitato Interministeriale. Il conseguimento ed il mantenimento di detto livello sara' responsabilita' di ogni singola nazione. L'addestramento dovrebbe tenere conto degli obiettivi annuali proposti dall'Ufficiale Comandante ed approvati dall'Alto Comitato Interministeriale. L'addestramento multinazionale organizzato dall'EGF dovrebbe rendere possibile raggiungere il richiesto livello di interoperativita'. Questo programma verra' proposto dall'Ufficiale Comandante ed approvato da un gruppo di lavoro appositamente creato. 7. ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI. SUPPORTO LOGISTICO Finanziamento e Supporto Logistico del QG Permanente dell'EGF Ogni Paese Membro sosterra' le spese derivanti dalla propria partecipazione all'EGF. Le spese ordinarie verranno proporzionalmente divise tra i Paesi Membri. L'Italia fornira' supporto logistico per la struttura del QG permanente dell'EGF, e tale supporto sara' l'oggetto di un accordo tecnico tra i Paesi Membri, i quali, inoltre, stabiliranno le modalita' di rimborso delle spese ordinarie. I Paesi Membri stanzieranno un budget per le spese fisse dell 'EGF, e l'ammontare dei contributi al budget verra' definito da essi su base annuale. Il budget annuale sara' richiesto dall'Ufficiale Comandante dell'EGF e dovra' venire approvato dall'Alto Comitato Interministeriale. Ogni Paese Membro potra' designare un proprio esperto finanziario per la consulenza su budget e spese. Supporto Logistico durante le operazioni I finanziamenti (per scopi operativi) verranno forniti dai Paesi contribuenti e, all'uopo, dall'EU, dall'ONU, e da altre organizzazioni internazionali. Interoperativita' I Paesi Membri si adopreranno per il miglioramento del livello di interoperativita' delle loro forze. 8. LINGUAGGIO Il linguaggio ufficiale dell'EGF sara' quello dei Paesi Membri. In ambito lavorativo potra' essere usato un linguaggio comune. 9. AMMISSIONE La completa appartenenza all'EGF sara' aperta a tutti quegli Stati aderenti all'Unione Europea ed in possesso di una forza di polizia dotate di status militare. Presentando richiesta, essi potranno venire ammessi all'EGF previo avallo dei Paesi Membri e dopo la susseguente accettazione di quanto contenuto nella presente Dichiarazione. Su propria richiesta, gli Stati membri dell'EU candidati ed in possesso di forze di polizia aventi status militare potranno ottenere il riconoscimento dello Status di Osservatore, distaccando un proprio ufficiale di collegamento presso il QG dell'EGF. Con il dovuto rispetto dello status militare, le condizione di ammissione potranno essere riviste, su richiesta di uno dei Paesi Membri e con il consenso di tutti gli altri. 10. ASPETTI LEGALI I Paesi Membri sigleranno un Trattato al fine di stabilire le funzioni precise e la condizione giuridica dell'EGF e dei suoi membri. Prima dell'entrata in vigore di detto Trattato, i Paesi Membri si obbligheranno ad applicare le clausole dell'accordo tra le parti aderenti al Trattato dell'Atlantico del Nord sullo status delle proprie forze, siglato a Londra il 16 Giugno 1951, ai membri dell'EGF. 11. ACCORDI SPECIFICI Quanto esposto in precedenza e le misure che potranno ritenersi necessarie per organizzare gli aspetti concreti delle relazioni tra i Paesi Membri saranno oggetto di specifici accordi.