(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
                        (Art. 71 T. U. 1926). 
 
  Per   le   rappresentazioni   di   opere   drammatiche,   musicali,
cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e  simili,  la  licenza
dell'autorita' di pubblica sicurezza e' subordinata alla  tutela  dei
diritti di autore, in conformita' alle leggi speciali.