(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 73)
 
                              Art. 73. 
 
  Non possono darsi o recitarsi in  pubblico  opere,  drammi  o  ogni
altra produzione teatrale che siano, dal  Ministero  dell'interno,  a
cui devono essere comunicati per  l'approvazione,  ritenuti  contrari
all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi. 
 
  Il Ministero puo' sentire il parere di una commissione composta dal
Capo della Polizia, che  la  convoca  e  la  presiede,  dall'avvocato
generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del
Partito  Nazionale  Fascista,  dal  Capo  della   Divisione   Polizia
amministrativa,  e  da  un  rappresentante  del  Sindacato  Nazionale
Fascista autori e scrittori. 
 
  Nel caso di assenza o  di  impedimento  di  alcuno  dei  componenti
questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.