Art. 73. Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal Ministero dell'interno, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi. Il Ministero puo' sentire il parere di una commissione composta dal Capo della Polizia, che la convoca e la presiede, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, dal Capo della Divisione Polizia amministrativa, e da un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista autori e scrittori. Nel caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.