(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
                        (Art. 73 T. U. 1926). 
 
  Chiunque fabbrica, anche senza carattere  di  continuita'  e  senza
scopo di speculazione commerciale,  pellicole  cinematografiche  deve
darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta,
attestando della eseguita  iscrizione  del  fabbricante  in  apposito
registro. 
 
  L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. 
 
  Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre  nel  territorio  dello
Stato  o  esportare  o   fare   comunque   commercio   di   pellicole
cinematografiche.