(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
                        (Art. 80 T. U. 1926). 
 
  Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita'
pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli  ufficiali  o
gli agenti  di  pubblica  sicurezza  ordinano  la  sospensione  o  la
cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. 
 
  Qualora il disordine avvenga per colpa di  chi  da  o  fa  dare  lo
spettacolo, gli ufficiali o  gli  agenti  possono  ordinare  che  sia
restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.