(Allegato A-art. 158)
 
                              Art. 158. 
 
  Niuno puo' essere contemporaneamente consigliere in piu' provincie. 
 
  Chi e' eletto in due  o  piu'  provincie,  ovvero  in  due  o  piu'
mandamenti di una stessa provincia, puo' ottare per uno di essi entro
il termine di otto giorni successivi alla proclamazione. 
 
  In difetto d'azione, l'eletto in piu' provincie siede nel consiglio
della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove
sia eletto in piu' mandamenti di una stessa provincia, la deputazione
provinciale procede all'estrazione a sorte.