(Allegato A-art. 159)
 
                              Art. 159. 
 
  Alle elezioni  dei  consiglieri  provinciali  si  procedera'  nelle
stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per  le  elezioni
dei  consiglieri  comunali,  facendone  pero'  constare  con  verbali
separati.