(Allegato A-art. 161)
 
                              Art. 161. 
 
  Dalle decisioni della deputazione potra' essere interposto  appello
al consiglio provinciale  nella  sua  prima  sessione.  Il  consiglio
pronuncia definitivamente. 
 
  Contro le deliberazioni del consiglio provinciale non vi ha ricorso
ai Tribunali.