(Allegato A-art. 162)
 
                              Art. 162. 
 
  Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che  non
possedono nella provincia, o che non  vi  hanno  domicilio,  a  mente
dell'art. 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e  ministri  del
culto  contemplati  nell'art.  25,  i  funzionari  cui   compete   la
sorveglianza delle provincie, gl'impiegati dei  loro  uffizi,  coloro
che hanno il maneggio del denaro provinciale o  lite  vertente  colla
provincia, gl'impiegati e contabili dei comuni, e degli  istituti  di
carita', di beneficenza e di culto della provincia, e  coloro  infine
che trovansi colpiti  dalle  esclusioni  di  cui  all'art.  25  della
presente legge.