Art. 162. Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'art. 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'art. 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gl'impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gl'impiegati e contabili dei comuni, e degli istituti di carita', di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'art. 25 della presente legge.