(Allegato A-art. 164)
 
                              Art. 164. 
 
  Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in
nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta. 
 
  Il prefetto puo' intervenire alle sedute in qualita' di commissario
del Governo e fare le osservazioni che crede  opportune,  ma  non  ha
voto deliberativo. 
 
  Ha facolta' di sospendere la sessione per  15  giorni,  riferendone
immediatamente al Ministro.