Art. 164. Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta. Il prefetto puo' intervenire alle sedute in qualita' di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo. Ha facolta' di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al Ministro.