(Allegato A-art. 166)
 
                              Art. 166. 
 
  La durata ordinaria della sessione e' di 15 giorni; non puo' essere
ridotta che di comune accordo del prefetto e del consiglio. 
 
  Puo' essere prorogata di otto giorni per decisione  del  consiglio,
ma non oltre tal termine senza l'assenso del prefetto.