(Allegato A-art. 169)
 
                              Art. 169. 
 
  Il  consiglio  provinciale  non  puo'  deliberare  in   una   prima
convocazione se non interviene almeno la meta' dei suoi membri; pero'
alla seconda convocazione, che dovra' aver luogo in altro giorno,  le
deliberazioni  sono  valide  qualora  v'intervenga   il   terzo   de'
consiglieri.