Art. 172. Spetta al consiglio provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni: 1.° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali; 2.° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti; 3.° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia; 4.° All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali; 5.° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale; 6.° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia; 7.° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari; 8.° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia; 9.° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari; 10.° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita'; 11.° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione ed all'applicazione dei fondi disponibili; 12.° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio; 13.° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali; 14.° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge; 15.° Alla creazione di prestiti; 16.° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima; 17.° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria; 18.° Alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie; 19.° Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali; 20.° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative; 21.° Alla conservazione degli edifizi di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia. Sono applicabili ai regolamenti contemplati in quest'articolo le sanzioni di cui nell'articolo 146.