(Allegato A-art. 172)
 
                              Art. 172. 
 
  Spetta al consiglio provinciale, in conformita' delle leggi  e  dei
regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni: 
 
    1.° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali; 
 
    2.° Ai contratti  d'acquisto  ed  alle  accettazioni  di  doni  o
lasciti; 
 
    3.° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della
provincia; 
 
    4.° All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi  provvedano
particolari istituzioni, od il Governo a cio'  autorizzato  da  leggi
speciali; 
 
    5.° Agli istituti e stabilimenti  pubblici  diretti  a  beneficio
della provincia o di una parte di  essa,  i  quali  non  abbiano  una
amministrazione propria e consorziale; 
 
    6.° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia; 
 
    7.° Alle  pensioni  per  gli  allievi  delle  scuole  normali  ed
all'ispezione delle scuole elementari; 
 
    8.° Alle strade provinciali ed  ai  lavori  intorno  ai  fiumi  e
torrenti posti dalle leggi a carico della provincia; 
 
    9.° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei  boschi
per le consuetudini e gli usi agrari; 
 
    10.° Ai  sussidi  in  favore  di  comuni  o  consorzi  per  opere
pubbliche, per la  pubblica  istruzione,  per  istituti  di  pubblica
utilita'; 
 
    11.° Alla formazione del bilancio, allo storno da  una  categoria
all'altra delle spese stanziate, all'esame del  conto  di  cassa  del
tesoriere,   del   conto   amministrativo   della   deputazione    ed
all'applicazione dei fondi disponibili; 
 
    12.° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio; 
 
    13.° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali; 
 
    14.° Al concorso della  provincia  ad  opere  e  spese  per  essa
obbligatorie a termini della legge; 
 
    15.° Alla creazione di prestiti; 
 
    16.° Ai regolamenti per  le  istituzioni  che  appartengono  alla
provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima; 
 
    17.° Alla vigilanza  sopra  le  istituzioni  e  gli  stabilimenti
pubblici a beneficio della provincia o di una parte  della  medesima,
quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria; 
 
    18.° Alla nomina, sospensione  e  revoca  degl'impiegati  addetti
agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme  stabilite
dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie; 
 
    19.°  Alla  conservazione   dei   monumenti   e   degli   archivi
provinciali; 
 
    20.° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca
possono essere esercitate, ferme le altre  disposizioni  delle  leggi
relative; 
 
    21.° Alla conservazione degli edifizi di proprieta' provinciale e
degli archivi amministrativi della provincia. 
 
  Sono applicabili ai regolamenti contemplati  in  quest'articolo  le
sanzioni di cui nell'articolo 146.