Art. 174. Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative. Sono obbligatorie le spese: 1.° Per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio; 2.° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali; 3.° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformita' delle leggi; 4.° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformita' delle leggi; 5.° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali; 6.° Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma; 7.° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia; 8.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti; 9.° Pel contributo alle spese consortili; 10.° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia; 11.° Pel pagamento dei debiti esigibili; 12.° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari; 13.° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge i3 novembre 1859 sull'istruzione pubblica; 14.° Per gli uffizi di prefettura e sotto-prefettura e relativa mobilia; 15.° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sotto-prefetti; E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del regno a carico della provincia. Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.