(Allegato A-art. 174)
 
                              Art. 174. 
 
  Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative. 
 
  Sono obbligatorie le spese: 
 
    1.° Per gli stipendi  degl'impiegati  dell'amministrazione  della
provincia e pel suo ufficio; 
 
    2.° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini  e
delle strade provinciali; 
 
    3.° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini
contro fiumi e torrenti in conformita' delle leggi; 
 
    4.° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari,  e  per
altri servizi marittimi in conformita' delle leggi; 
 
    5.° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi
provvedano particolari istituzioni, od il Governo a cio'  autorizzato
da leggi speciali; 
 
    6.° Per  l'accasermamento  dei  carabinieri  reali  a  norma  dei
regolamenti di quest'arma; 
 
    7.° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia; 
 
    8.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti; 
 
    9.° Pel contributo alle spese consortili; 
 
    10.° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia; 
 
    11.° Pel pagamento dei debiti esigibili; 
 
    12.° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari; 
 
    13.° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali
attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365  della  legge
i3 novembre 1859 sull'istruzione pubblica; 
 
    14.° Per gli uffizi di prefettura e sotto-prefettura  e  relativa
mobilia; 
 
    15.° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sotto-prefetti; 
 
  E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del  regno  a
carico della provincia. 
 
  Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti,
e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.