(Regolamento di polizia mortuaria- art. 64)
                              Art. 64. 
  1. Ogni cimitero deve avere una camera  mortuaria  per  l'eventuale
sosta dei feretri prima del seppellimento. 
  2. Essa deve essere  costruita  in  prossimita'  dell'alloggio  del
custode ove  esista  e  deve  essere  provveduta  di  arredi  per  la
deposizione dei feretri. 
  3.  Nei  casi  in  cui  il  cimitero  non  abbia  il  deposito   di
osservazione previsto dall'art. 12,  funziona  come  tale  la  camera
mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto  nelle  condizioni
di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12,
comma 2.