(all. 1 - art. 1)
                                                            TABELLA A
 
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O
   L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA,  SOTTO  L'OSSERVANZA  DELLE
   NORME PRESCRITTE.
 
              Impiego                                   Agevolazione
                 -                                           -
  1. Impieghi diversi da carburante per motori
     o da combustibili per riscaldamento                 esenzione
  2. Impieghi come carburanti per la navigazione
     aerea diversa dall'aviazione privata da
     diporto e per i voli didattici (1)                  esenzione
  3. Impieghi come carburanti per la navigazione
     nelle acque marine comunitarie, compresa la
     pesca, con esclusione delle imbarcazioni
     private da diporto, e impieghi come carburanti
     per la navigazione nelle acque interne,
     limitatamente al trasporto delle merci, e
     per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)      esenzione
  4. Azionamento degli aeromobili militari
     dell'Amministrazione della difesa                 11% aliquota
                                                          normale
  5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri
     e merci                                           30% aliquota
                                                          normale
  6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
     allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
     di acqua dolce e nella florovivaistica            10% aliquota
                                                          normale
     L'agevolazione e' limitata al solo gasolio e olio
     combustibile.
     L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti
     o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi
     stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni,
     alla qualita' e quantita' delle colture, alla
     dotazione delle macchine e delle attrezzature
     effettivamente utilizzate, con decreto del
     Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
     per il coordinamento delle politiche agricole,
     alimentari e forestali.
  7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati
     nelle zone colpite da alluvione                     esenzione
  8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare
     la coltivazione dei fondi rustici sui terreni
     bonificati                                          esenzione
  9. Prove sperimentali, collaudo di motori di
     aviazione e marina e revisione dei motori di
     aviazione, nei quantitativi stabiliti
     dall'Amministrazione finanziaria                  30% aliquota
                                                         normale
 10. Produzione di forza motrice con motori fissi
     in stabilimenti industriali, agricolo-indu-
     striali, laboratori, cantieri di ricerche
     di idrocarburi e di forze endogene e cantieri
     di costruzione                                    30% aliquota
                                                         normale
 11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle
     operazioni di campo per la coltivazione di
     idrocarburi                                         esenzione
 12. Produzione, diretta o indiretta, di energia
     elettrica, purche' la potenza installata non
     sia inferiore a kw 1:
     - metano e gas di petrolio liquefatti               esenzione
     - gasolio                                           L. 23.800
                                                        per 1.000 l
     - olio combustibile e oli minerali greggi,
       naturali                                          L. 28.400
                                                        per 1.000 kg
     In caso di autoproduzione di energia elettrica,
     le aliquote per il gasolio, per l'olio combu-
     stibile e per gli oli minerali greggi sono
     le seguenti:
     - gasolio                                            L. 840
                                                        per 1.000 l
     - olio combustibile                                 L. 1.000
                                                        per 1.000 kg
     - oli minerali greggi, naturali                     L. 2.500
                                                        per 1.000 kg
     L'agevolazione e' accordata:
       a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei
     quantitativi impiegati nella produzione di
     energia elettrica, sulla base dei criteri
     stabiliti con decreto del Ministro delle
     finanze;
       b) agli oli minerali greggi, naturali,
     impiegati nella stessa area di estrazione
     per la produzione e per l'autoproduzione
     di energia elettrica e vapore;
       c) agli oli minerali impiegati in impianti
     petrolchimici per l'alimentazione di centrali
     combinate termoelettriche per l'autoproduzione
     di energia elettrica e vapore tecnologico per
     usi interni.
 13. Azionamento delle autovetture da noleggio da
     piazza, compresi i motoscafi che in talune
     localita' sostituiscono le vetture da piazza
     e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico
     da banchina per il trasporto di persone           50% aliquota
                                                          normale
     L'agevolazione e' concessa alla benzina, anche
     sotto forma di rimborso della differenza tra
     l'aliquota prevista per la benzina in via
     generale e quella ridotta, entro i seguenti
     quantitativi:
     a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura
        circolante nei comuni con popolazione
        superiore a 500.000 abitanti;
     b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura
        circolante nei comuni con popolazione
        superiore a 100.000 abitanti, ma non a
        500.000 abitanti;
     c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura
        circolante nei comuni con popolazione di
        100.000 abitanti o meno.
 14. Azionamento delle autoambulanze destinate al
     trasporto degli ammalati e dei feriti, di
     pertinenza dei vari enti di assistenza e di
     pronto soccorso da determinare con decreto
     del Ministro delle finanze, nei limiti e con
     le modalita' stabiliti con lo stesso decreto      50% aliquota
                                                          normale
     Le agevolazioni previste per le autoambulanze
     e per le autovetture da noleggio da piazza,
     di cui ai punti 13 e 14, sono concesse anche
     sotto forma di rimborso, e della stessa entita'
     per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i
     mezzi trasformati con alimentazione a GPL.
     A decorrere dal 1 gennaio 1994, le predette
     agevolazioni di cui ai punti 13 e 14, sono
     concesse mediante buoni o crediti d'imposta
     da determinare, in relazione a parametri
     commisurati al reddito prodotto, al volume
     degli affari o ad altri elementi di valuta-
     zione, con decreto del Ministro delle finanze.
 15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio
     da acqua di mare                                    esenzione
________________
   (1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private
da  diporto"  si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione
da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo'
utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione  o  per  qualsiasi
altro  titolo,  per scopo non commerciale ed in particolare per scopi
diversi dal trasporto di passeggeri o merci o  dalla  prestazione  di
servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.