(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
 
               Contratto di lavoro a tempo determinato 
 
    1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del D.Lgs. n.
165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19  e
seguenti del  D.Lgs.  n.  81/2015,  nonche'  dei  vincoli  finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
    2. I contratti a termine hanno la  durata  massima  di  trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni dalla data di  scadenza  di  un  contratto  di
durata fino a sei mesi ovvero  almeno  venti  giorni  dalla  data  di
scadenza di un contratto di durata  superiore  a  sei  mesi.  Per  il
personale  sanitario,  il  relativo  limite  di  durata  massima  dei
contratti a tempo determinato, ivi compresi  gli  eventuali  rinnovi,
dovra'  essere  individuato  dalla  singola   Azienda   o   Ente   in
considerazione della necessita' di garantire la  costante  erogazione
dei  servizi  sanitari  e  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e in conformita' alle linee  di  indirizzo  emanate  dalle
regioni. Comunque, anche per tale personale, la  deroga  alla  durata
massima non puo' superare i dodici mesi. 
    3. Il numero massimo  di  contratti  a  tempo  determinato  e  di
contratti  di  somministrazione  a  tempo  determinato  stipulati  da
ciascuna Azienda o Ente complessivamente non puo' superare  il  tetto
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1°
gennaio dell'anno di  assunzione,  con  arrotondamento  dei  decimali
all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a  0,5.  Per
le Aziende ed Enti che occupano fino a cinque  dipendenti  e'  sempre
possibile la stipulazione di un contratto a  tempo  determinato.  Nel
caso di inizio di attivita' in corso di anno, il  limite  percentuale
si computa  sul  numero  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in
servizio al momento dell'assunzione. 
    4.  Le  ipotesi  di  contratto  a  tempo  determinato  esenti  da
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81
del 2015 sono: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari  necessita'  delle  Aziende  ed  Enti  di  nuova
istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'. 
    5. Le Aziende ed Enti disciplinano, con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.  35
del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure selettive  per  l'assunzione  di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato,  tenuto  conto
della programmazione dei fabbisogni del personale di cui  all'art.  6
del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    6. Nell'ambito delle esigenze  straordinarie  o  temporanee  sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di  personale  con
contratto di lavoro a termine: 
      a)  sostituzione  di  personale  assente   con   diritto   alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale  che  fruisce  dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge  n.  53/2000;  nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro  programmate,
con l'esclusione delle ipotesi  di  sciopero,  l'assunzione  a  tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni  al  fine  di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; 
      b)  sostituzione  di  personale  assente   per   gravidanza   e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  congedo  di  maternita',  di  congedo
parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001; in  tali
casi l'assunzione a tempo  determinato  puo'  avvenire  anche  trenta
giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 
    7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'Azienda  o
Ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo  svolgimento
delle mansioni di altro lavoratore,  diverso  da  quello  sostituito,
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di
mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del  D.Lgs.  n.  165/2001  e
dell'art. 28 del CCNL del 7 aprile 1999 (Mansioni superiori) a quelle
proprie del lavoratore assente con  diritto  alla  conservazione  del
posto. 
    8. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  6,  nel
contratto individuale e' specificata  per  iscritto  la  causa  della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per  tale  non  solo  il  dipendente   assente   con   diritto   alla
conservazione  del  posto,  ma  anche  l'altro  dipendente  di  fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di  affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne. 
    9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale. 
    10. Il rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato   nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il  rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a  tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive. 
    11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2,  del  D.Lgs.  n.  81/2015,  e
fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale
sanitario, nel  caso  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, riguardanti  lo  svolgimento
di mansioni della medesima  categoria,  e'  possibile  derogare  alla
durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale  deroga  non
puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata esclusivamente  nei
seguenti casi: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari  necessita'  delle  Aziende  ed  Enti  di  nuova
istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'; 
      d) prosecuzione di  un  significativo  progetto  di  ricerca  e
sviluppo; 
      e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario. 
    12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del  D.Lgs.  n.  81/2015,  in
deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11 e
fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale
sanitario, l'intervallo  tra  un  contratto  a  tempo  determinato  e
l'altro,  nell'ipotesi  di  successione  di  contratti,  puo'  essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di  durata  inferiore  a  sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 
    13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001. 
    14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi  i  casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015.