(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
           Trattamento economico - normativo del personale 
                  con contratto a tempo determinato 
 
    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con  la  natura  del  contratto  a  termine,  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
33, comma 4 (Ferie e  recupero  festivita'  soppresse)  del  presente
CCNL; nel caso in cui,  tenendo  conto  della  durata  di  precedenti
contratti  a  tempo  indeterminato  o   determinato   comunque   gia'
intervenuti,  anche  con  altre  amministrazioni,  pure  di   diverso
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu'  di
tre anni, le ferie maturano, in  proporzione  al  servizio  prestato,
entro il limite annuale di 28 o 32  giorni,  stabilito  dall'art.  33
commi 2 e 3 (Ferie e  recupero  festivita'  soppresse)  del  presente
CCNL,  a  seconda   della   articolazione   dell'orario   di   lavoro
rispettivamente su cinque o sei giorni; 
      b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in  quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 42 (Assenze per malattia)
del presente CCNL, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni nella  legge  11  novembre
1983, n. 638 ai fini della  determinazione  del  periodo  in  cui  e'
corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali  spetta  il
trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento
ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 42, comma 10
(Assenze   per   malattia),   del   presente    CCNL,    in    misura
proporzionalmente rapportata al periodo  in  cui  e'  corrisposto  il
trattamento economico come sopra determinato o,  se  inferiore,  alla
durata residua del contratto, salvo che non si tratti di  periodo  di
assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico
e' corrisposto comunque in misura intera;  il  trattamento  economico
non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto  di
lavoro; 
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dall'art. 42 (Assenze per malattia); 
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un  massimo  di  15  giorni  complessivi  e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 36, comma  2
(Permessi giornalieri retribuiti); 
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui  alla  lett.  d),  possono  essere
concessi i seguenti permessi: 
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art.  37  (Permessi  orari  retribuiti  per  motivi  personali  o
familiari); 
        permessi per esami o concorsi di cui all'art.  36,  comma  1,
lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti); 
        permessi  per  visite  specialistiche,  esami  e  prestazioni
diagnostiche di  cui  all'art.  40  (Assenze  per  l'espletamento  di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici); 
        permessi per lutto di cui, all'art. 36, comma 1,  lettera  b)
(Permessi giornalieri retribuiti). 
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti, compresa la legge  n.  104/1992  s.m.i.  e  la
legge n. 53/2000 ivi compresi  i  permessi  per  lutto  ai  quali  si
applica la disciplina legale nei casi di rapporto di durata inferiore
a sei mesi. 
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina,  dell'art.  25  (Periodo  di
prova) del presente CCNL, non superiore comunque a due settimane  per
i rapporti di durata fino a sei  mesi  e  di  quattro  settimane  per
quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art.  25
(Periodo di prova),  in  qualunque  momento  del  periodo  di  prova,
ciascuna delle parti puo' recedere  dal  rapporto  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i
casi di sospensione indicati nei citati articoli.  Il  recesso  opera
dal momento della comunicazione  alla  controparte  e  ove  posto  in
essere dall'Azienda o Ente deve essere motivato. 
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare  il  disposto  del  comma  2,  il
contratto e' stipulato con  riserva  di  acquisizione  dei  documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non  risulti  in  possesso  dei
requisiti previsti per  l'assunzione,  il  rapporto  e'  risolto  con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c. 
    4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
10 dell'art. 57 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del comma
2  del  presente  articolo,  per  il  rapporto  di  lavoro  a   tempo
determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per  ogni
periodo  di  lavoro  di  15  giorni  contrattualmente  stabilito   e,
comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi  di  durata
dello  stesso  superiore  all'anno.  In  caso   di   dimissioni   del
dipendente, i termini sono  ridotti  alla  meta,  con  arrotondamento
all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante  dal
computo. 
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o  di  altra  amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra professionalita' richiesta  nei  posti  da
coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
    6. Le Aziende  ed  Enti  assicurano  ai  lavoratori  assunti  con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  interventi  informativi  e
formativi, con riferimento sia  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del  D.Lgs.  n.
81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere,
adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita'  ed
alla durata del contratto. 
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo  profilo
e categoria di inquadramento, concorrono a  determinare  l'anzianita'
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di  determinati
istituti contrattuali.