(Allegato-art. 32)
                               Art.32. 
 
    1. La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna  sede
e succursale della Banca e' esercitata da  un  direttore  sulla  base
delle disposizioni interne emanate dall'amministrazione centrale. 
    2. I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia  nei
giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede
o succursale. 
    3. Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni
della filiale e  possono  delegare  tali  firme  agli  addetti  della
rispettiva  sede  o  succursale,  secondo  quanto   stabilito   dalle
disposizioni interne. 
    4. Ai direttori delle filiali possono essere  attribuiti  compiti
di  coordinamento  dell'attivita'  di   piu'   filiali,   in   ambiti
territoriali e con  modalita'  e  limiti  stabiliti  dai  regolamenti
interni dell'Istituto.