Art.32. 1. La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca e' esercitata da un direttore sulla base delle disposizioni interne emanate dall'amministrazione centrale. 2. I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale. 3. Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale e possono delegare tali firme agli addetti della rispettiva sede o succursale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne. 4. Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell'attivita' di piu' filiali, in ambiti territoriali e con modalita' e limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto.