ART. 294 (L)
    (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)

   1.  Il  Ministro  della  giustizia,  entro  il  30  giugno 2003, e
successivamente  ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione
sull'applicazione  della nuova normativa sul patrocinio a spese dello
Stato,  che  consente  di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni
necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.