ART. 295 (L)
                (Rinvio per la copertura finanziaria)

   1.  Per  l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme
della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico,
si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
 
          Nota all'art. 295:
              -  l'art.  22  della legge 28 marzo 2001, n. 134, cosi'
          recita:
              "Art.  22.  -  1.  All'onere  derivante dall'attuazione
          della  presente  legge, valutato in lire 37.050 milioni per
          l'anno  2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in
          lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni   dello   stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio   triennale   2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 2001,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".