ART. 297 (R) (Non applicabilita' di norme) 1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Nota all'art. 297: - Si trascrivono gli artt. 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: "Art. 18. (Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.". "Art. 26. (Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi). - 1. Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo e' concessa in conformita' delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.".