ART. 297 (R)
                    (Non applicabilita' di norme)

   1.  Non  si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 
          Nota all'art. 297:
              -   Si  trascrivono  gli  artt. 18  e  26  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46:
              "Art.  18.  (Estensione  delle disposizioni del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
          -  1.  Salvo  quanto  previsto  dagli articoli seguenti, le
          disposizioni  di cui al capo II del titolo I e al titolo II
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602,  come  modificate  dal presente decreto, si
          applicano,  nel  rispetto degli ambiti di competenza, anche
          interna,  dei singoli soggetti creditori anche alle entrate
          riscosse  mediante  ruolo a norma dell'art. 17 del presente
          decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.".
              "Art.  26.  (Rateazione  delle  entrate  diverse  dalle
          imposte  sui  redditi).  -  1.  Per  le  entrate tributarie
          diverse  da  quelle dello Stato e per quelle non tributarie
          la  rateazione  delle somme iscritte a ruolo e' concessa in
          conformita'  delle singole disposizioni che le regolano; in
          ogni   caso,   la   richiesta  di  rateazione  deve  essere
          presentata,  a  pena  di decadenza, prima dell'inizio della
          procedura esecutiva.
              2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.".