Art. 299 (L)
                    Abrogazioni di norme primarie

  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogate le seguenti disposizioni:
- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del  regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni
   diverse   da   quelle   che   risultano  gia'  abrogate  ai  sensi
   dell'articolo 298;
- del  regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni
   diverse   da   quelle   che   risultano  gia'  abrogate  ai  sensi
   dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del  regio  decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere
   e), f), g); l'articolo 9;
- del  regio  decreto  3  maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni
   diverse  da  quelle  che risultano abrogate ai sensi dell'articolo
   298;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio
   decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo  6,  ultimo  comma, del regio decreto luogotenenziale 20
   luglio  1934,  n.  1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n.
   835;
- il  regio  decreto  legge  16 aprile 1936, n. 771, convertito nella
   legge 28 maggio 1936, n. 1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di
   procedura civile);
- del  regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368 (disposizioni di
   attuazione  del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a
   43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della
   legge   7  febbraio  1979,  n.  59,  al  secondo  comma,  il  n.1,
   limitatamente  alle  parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria
   e"  e  alle  parole  "  diritto  di  chiamata  di causa"; il n. 4,
   limitatamente  alle  parole  "o  ricevute  di versamenti sui conti
   correnti  postali";  il quarto comma, limitatamente alle parole "o
   ricevute  di  versamento  sui  conti correnti postali"; il settimo
   comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge
   7  febbraio  1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole
   da  "la  quale"  sino  a  "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi
   terzo, quarto e sesto;
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo
   336,  ultimo  comma  (aggiunto  dalla legge 28 marzo 2001, n.149),
   limitatamente  alle  parole:  "anche  a spese dello Stato nei casi
   previsti dalla legge";
- del  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo
   comma; 91; 133, secondo comma;
- l'articolo  112,  primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio
   1942, n. 907;
- del  decreto  legislativo  9  aprile  1948, n. 486, come modificato
   dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse
   da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo  36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito
   dall'articolo   1,   della   legge   5  ottobre  1982,  n.  795  e
   dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della  legge  9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17
   febbraio  1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che
   risultano  abrogate  ai  sensi  dell'articolo  298  e  la  tabella
   allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959 n.
   1229,   gli   articoli:   113;  114;  115;  128,  come  sostituito
   dall'articolo  3,  della  legge  15 gennaio 1991, n. 14; 129, come
   sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14;
   132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991,
   n.  14;  133,  eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo,
   dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come
   modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240;
   136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962,
   n.  546;  137;  138  primo, secondo e terzo comma, come sostituito
   dall'articolo  6,  della  legge  15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140,
   primo  comma,  limitatamente  alle parole: "trasmesso dall'ufficio
   del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo
   8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143 e 145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034: l'articolo 19, comma 2,
   secondo   periodo;   l'articolo   23,  comma  8,  come  modificato
   dall'articolo  1,  comma  3,  della  legge 21 luglio 2000, n. 205,
   limitatamente  alle  parole  "senza  oneri  ad eccezione del costo
   materiale di riproduzione";
- del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
   642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214:
   gli articoli 28 e 29;
- della  legge  26  luglio  1975,  n.  354:  gli  articoli  26  e 56,
   l'articolo  57  limitatamente  alle  parole  "e 56", l'articolo 58
   limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56",
   l'articolo 70, nono comma;
- la  legge  24  dicembre  1976,  n.  900 e la tabella allegata, come
   modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli
   allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
   1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
  l'articolo  59,  primo comma, lettera c), limitatamente alle parole
  "ai  sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942,
  n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi  1  e  3,  dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n.
   117;
- del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
   447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664,
   comma  3;  691;  692,  comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2,
   limitatamente  alle  parole  da  "previa anticipazione" a "tariffa
   penale"; 695;
- la  legge  21  febbraio  1989,  n.  99  e le tabelle allegate, come
   modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo
   10, comma 2;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione
   del  codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come
   modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60;
   l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6
   marzo  2001,  n.  60;  gli  articoli  84;  87;  144; 164, comma 3,
   limitatamente  ai  periodi  secondo,  terzo e quarto; gli articoli
   181; 182; 199 e 200;
- la  legge  30  luglio  1990, n. 217, come modificata dalla legge 28
   marzo 2001, n.134;
- l'articolo  13,  comma  6,  ultimo  periodo,  del  decreto legge 15
   gennaio  1991,  n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
   come  modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n.
   45;
- del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13;
   l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo
   38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25
   comma 2";
- del  decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge
   14  gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla
   parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23
   dicembre  2000,  n.  134:  gli  articoli  3,  3  bis  e le tabelle
   allegate;
- del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come
   modificato  dal  decreto  legislativo  23  marzo 1998, n. 56 e dal
   decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del  decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, l'articolo 13,
   comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "e' ammesso al
   gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
- della  legge  23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come
   sostituito  dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
   modificazioni  in  legge  10  maggio  2002,  n.  91; comma 2, come
   modificato  dalla  legge  21  novembre 2000, n. 342; comma 3, come
   sostituito  dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
   modificazioni  in  legge  10  maggio  2002,  n.  91; comma 4, come
   modificato  dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
   modificazioni  in  legge  10  maggio  2002,  n.  91; comma 5, come
   modificato  dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
   modificazioni  in  legge  10  maggio  2002,  n.  91;  comma 5 bis,
   introdotto  dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
   modificazioni  in  legge  10  maggio  2002,  n.  91; comma 6, come
   modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8,
   come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito
   con  modificazioni  in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come
   sostituito  dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
   modificazioni  in  legge  10  maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1,
   allegata,  come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28,
   convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000,
   n. 205;
- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata
   dal  decreto-legge  11  marzo  2002, n. 28, convertito in legge 10
   maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la  legge  29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19,
   20 e 22;
- l'articolo  5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito
   in legge 4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo  9,  comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28
   dicembre 2001, n. 448.
 
          Note all'art. 299:
              -  Il  regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n.
          1404 recante "Istituzione e funzionamento del tribunale per
          i  minorenni"  e  convertito  in  legge, con modificazioni,
          dalla  legge  27 maggio  1935,  n. 835, e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  5 settembre 1934, n. 208. Si trascrive
          l'art. 6, nella nuova formulazione:
              "Art.   6.   (Nomina   dei  componenti  privati).  -  I
          componenti  privati  del  tribunale per i minorenni e della
          sezione  di  Corte  d'appello per i minorenni sono nominati
          con  decreto  Reale su proposta del Ministro Guardasigilli.
          E'  ad  essi rispettivamente conferito il titolo di giudice
          del  tribunale  per  i  minorenni,  o  di consigliere della
          sezione della Corte d'appello per i minorenni.
              Prima  di  assumere  l'esercizio  delle  loro funzioni,
          prestano  giuramento  innanzi  al  presidente  della  Corte
          d'appello   a   norma   dell'art.   11  del  regio  decreto
          30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle
          disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del
          personale della magistratura.
              Durano in carica tre anni e possono essere confermati.
              Quando   e'   necessario,  sono  nominati  uno  o  piu'
          supplenti.
              (Comma abrogato)".
              -  Si  trascrivono  gli  articoli  134,  137  del regio
          decreto   18 dicembre   1941,   n.  1368  (disposizioni  di
          attuazione  al  codice  di  procedura  civile), nella nuova
          formulazione:
              "Art.  134. (Deposito del ricorso e del controricorso a
          mezzo  della  posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto
          il   ricorso  o  il  controricorso  possono  provvedere  al
          deposito  degli stessi e degli atti indicati negli articoli
          369  e  370 del codice mediante l'invio per posta, in plico
          raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
              Agli atti devono essere uniti:
              1.  le  marche e per diritti, indennita' di trasferta e
          spese  postali  per  la  notificazione  dei biglietti degli
          altri  atti  del  procedimento  eseguita  su  richiesta del
          cancelliere;
              2.   le  marche  a  favore  della  Cassa  nazionale  di
          previdenza  e di assistenza per gli avvocati e procuratori,
          applicate sul ricorso o sul controricorso;
              3.  le  copie  in  carta  semplice  del  ricorso  o del
          controricorso  e della sentenza o della decisione impugnata
          di cui all'art. 137;
              4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte
          e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato.
              All'atto  del  ricevimento  del  plico,  il cancelliere
          controlla   l'esattezza   dell'elenco   e  ne  restituisce,
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa
          a  carico  del  destinatario,  una  copia al mittente nella
          quale  attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e
          gli  eventuali  inadempimenti  degli oneri di cui ai numeri
          1), 2) e 3) del secondo comma.
              Nel  termine  per  la  presentazione  del ricorso o del
          controricorso,  ovvero, successivamente, fino al trentesimo
          giorno  dal  ricevimento  della  raccomandata  con la quale
          l'elenco  e' stato restituito, il difensore puo' provvedere
          all'invio   in  cancelleria  delle  marche  e  delle  copie
          mancanti.
              Il  deposito  e  le  varie integrazioni di cui al comma
          precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla
          data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
              Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta
          utilizzata  per l'invio del ricorso o del controricorso ed,
          eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette
          marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e
          copie.
              L'inosservanza  delle  prescrizioni  di  cui al secondo
          comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma,
          comporta  la  sanzione  del  raddoppio delle imposte, delle
          tasse,  dei  diritti,  delle  indennita'  e delle spese ivi
          previste.  In  tale  caso  il  dirigente  della cancelleria
          ingiunge  alla  parte ed al difensore di pagare, in solido,
          l'importo dovuto nelle forme indicate dall'art. 137.".
              "Art.  137.  (Copie del ricorso e del controricorso). -
          Le  parti  debbono  depositare  insieme  col  ricorso o col
          controricorso  almeno  tre  copie in carta libera di questi
          atti e della sentenza o decisione impugnata.
              Se  non  sono  depositate  le  copie  di  cui  al comma
          precedente,  il  cancelliere  provvede a farle fare a spese
          della parte.
              (Comma abrogato).
              (Comma abrogato).
              (Comma abrogato).
              Una  copia  del  ricorso  o  del  controricorso e della
          sentenza   impugnata   deve  essere  subito  trasmessa  dal
          cancelliere al pubblico ministero.".
              -  Si  trascrive  l'art. 336 del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 262 (codice civile), nella nuova formulazione:
              "Art.  336.  (Procedimento). - I provvedimenti indicati
          negli   articoli   precedenti   sono  adottati  su  ricorso
          dell'altro  genitore,  dei parenti o del pubblico ministero
          e,  quando  si  tratta di revocare deliberazioni anteriori,
          anche del genitore interessato.
              Il  tribunale  provvede in camera di consiglio, assunte
          informazioni  e  sentito il pubblico ministero. Nei casi in
          cui  il  provvedimento  e'  richiesto  contro  il genitore,
          questi deve essere sentito.
              In   caso  di  urgente  necessita'  il  tribunale  puo'
          adottare,   anche   d'ufficio,   provvedimenti   temporanei
          nell'interesse del figlio.
              Per  i  provvedimenti  di  cui  ai  commi precedenti, i
          genitori e il minore sono assistiti da un difensore.ยบ
              -  Per  i riferimenti alla legge 17 luglio 1942, n. 907
          si  veda  la  nota  all'art.  291. Si trascrive l'art. 112,
          primo comma, nella nuova formulazione:
              "Gli  stessi contabili provvedono altresi' alla vendita
          all'incanto  delle  cose confiscate, osservate le norme del
          regolamento.".
              -  Per  i riferimenti alla legge 2 aprile 1958, n. 319,
          si  veda la nota all'art. 30. Si trascrive l'articolo unico
          nella, nella nuova formulazione:
              "Articolo   unico.   -  Gli  atti,  i  documenti  ed  i
          provvedimenti   relativi   alle   cause   per  controversie
          individuali  di  lavoro  o concernenti rapporti di pubblico
          impiego,    gli   atti   relativi   ai   provvedimenti   di
          conciliazione  dinanzi  agli  uffici  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  o  previsti  da  contratti  o accordi
          collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di
          previdenza  e  assistenza  obbligatorie  sono esenti, senza
          limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di
          registro  e  da  ogni  spesa,  tassa o diritto di qualsiasi
          specie e natura.
              Sono  allo  stesso  modo  esenti gli atti e i documenti
          relativi  alla  esecuzione  sia  immobiliare  che mobiliare
          delle  sentenze  ed  ordinanze emesse negli stessi giudizi,
          nonche'  quelli  riferentisi  a  recupero  dei  crediti per
          prestazioni  di  lavoro  nelle  procedure di fallimento, di
          concordato    preventivo    e    di   liquidazione   coatta
          amministrativa.
              (Comma abrogato).
              (Comma abrogato).
              Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle
          procedure  di  cui  agli  articoli  618-bis,  825 e 826 del
          codice di procedura civile.".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 dicembre   1959,  n.  1229,  recante  Ordinamento  degli
          ufficiali  giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
          e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  supplemento
          ordinario  n.  1  del  1 febbraio 1960, n. 26. Si trascrive
          l'art.  133,  come  modificato  da ultimo dall'art. 1 della
          legge 26 luglio 1984, nella sua nuova formulazione:
              "Art. 133.
              Comma primo: abrogato.
              Comma secondo: abrogato.
              Comma terzo: abrogato.
              Comma quarto: abrogato.
              Comma quinto: abrogato.
              Le   somme   complessivamente  percepite  a  titolo  di
          indennita'  di  cui  al  primo  comma,  detratte  le  spese
          effettivamente  sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi
          di   legge,  sono  distribuite  dall'ufficiale  giudiziario
          dirigente  l'ufficio,  in parti uguali, rispettivamente tra
          tutti   gli   appartenenti   al  profilo  professionale  di
          collaboratore  UNEP  e  tra  gli appartenenti al profilo di
          assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.".
              -   La   legge   6 dicembre   1971,   n.  1034  recante
          "Istituzione  dei  tribunali  amministrativi  regionali" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 1971, n.
          314.  Si  trascrivono  gli articoli 19, secondo comma, e 23
          ottavo comma nella nuova formulazione:
              "Art. 19. - (Omissis).
              Per  i  giudizi  davanti  ai  tribunali  amministrativi
          regionali  e'  obbligatorio  il patrocinio di avvocato o di
          procuratore legale.
              (Omissis).".
              "Art. 23. - (Omissis).
              I  documenti  e  gli atti prodotti davanti al tribunale
          amministrativo  regionale non possono essere ritirati dalle
          parti  prima  che  il  giudizio  sia  definito con sentenza
          passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi
          senza  indugio  al  giudice  di secondo grado unitamente al
          fascicolo   d'ufficio.  Mediante  ordinanza  puo'  altresi'
          essere  disposta  dal  presidente  della  sezione, anche su
          istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti
          e  mezzi  istruttori  gia'  acquisiti  dal giudice di primo
          grado.  Nel  caso  di  appello con richiesta di sospensione
          della   sentenza   impugnata  ovvero  di  impugnazione  del
          provvedimento  cautelare la parte ha diritto al rilascio di
          copia conforme dei documenti e degli atti prodotti.
              (Omissis).".
              -  Per  i  riferimenti  al decreto del Presidente della
          repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 si veda la nota all'art.
          131.
              -  Per  i riferimenti alla legge 26 luglio 1975, n. 354
          si veda la nota all'art. 6. Si trascrivono gli articoli 57,
          58  e  70  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, nella nuova
          formulazione:
              "Art. 57. (Legittimazione alla richiesta dei benefici).
          - Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50,
          52,  53  e  54  possono  essere  richiesti  dal condannato,
          dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal
          consiglio di disciplina.".
              "Art.  58.  (Comunicazione  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza).  - Dei provvedimenti previsti dal presente capo
          ed  adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza
          e'  data  immediata comunicazione all'autorita' provinciale
          di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.".
              "Art.  70.  (Funzioni  e provvedimenti del tribunale di
          sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello
          e   in  ciascuna  circoscrizione  territoriale  di  sezione
          distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di
          sorveglianza  competente  per  l'affidamento  in  prova  al
          servizio  sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione
          domiciliare   speciale,  la  semiliberta',  la  liberazione
          condizionale,  la  riduzione  di  pena  per  la liberazione
          anticipata,  la  revoca o cessazione dei suddetti benefici,
          il  rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle
          pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2)
          e   3),   del   codice   penale,  nonche'  per  ogni  altro
          provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
              2.  Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede
          di  appello  sui  ricorsi avverso i provvedimenti di cui al
          comma  4  dell'art.  69.  Il  magistrato  che  ha emesso il
          provvedimento non fa parte del collegio.
              3.  Il  tribunale  e' composto da tutti i magistrati di
          sorveglianza    in   servizio   nel   distretto   o   nella
          circoscrizione  territoriale  della  sezione  distaccata di
          corte  d'appello  e  da  esperti  scelti  fra  le categorie
          indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti
          di scienze criminalistiche.
              4.  Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal
          Consiglio  superiore  della magistratura in numero adeguato
          alle  necessita  del  servizio  presso  ogni  tribunale per
          periodi triennali rinnovabili.
              5.  I  provvedimenti  del tribunale sono adottati da un
          collegio  composto  dal  presidente  o,  in  sua  assenza o
          impedimento,  dal  magistrato  di sorveglianza che lo segue
          nell'ordine  delle  funzioni  giudiziarie  e,  a parita' di
          funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza
          e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
              6.  Uno  dei  due  magistrati  ordinari  deve essere il
          magistrato  di  sorveglianza  sotto la cui giurisdizione e'
          posto  il  condannato  o  l'internato  in  ordine  alla cui
          posizione si deve provvedere.
              7.   La   composizione   dei   collegi   giudicanti  e'
          annualmente    determinata    secondo    le    disposizioni
          dell'ordinamento giudiziario.
              8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza
          in  camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale
          il voto del presidente.
              9. (Comma abrogato)".
              -  Per  i  riferimenti  al decreto del Presidente della
          repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art.
          73.  Si  trascrivono  gli  articoli 59, comma 1 e 61, nella
          nuova formulazione:
              "Art.  59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano
          a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte
          dovute:
                a) le  sentenze,  i  provvedimenti  e  gli  atti  che
          occorrono  nei  procedimenti  contenziosi  nei  quali  sono
          interessate  le  amministrazioni dello Stato e le persone o
          gli   enti   morali   ammessi  al  beneficio  del  gratuito
          patrocinio  quando  essi  vengono  formati  d'ufficio  o ad
          istanza   o   nell'interesse   dei   detti   soggetti;   la
          registrazione  a  debito  non  e'  ammessa  per le sentenze
          portanti  trasferimento  di  beni  e  diritti  di qualsiasi
          natura;
                b) gli  atti  formati  nell'interesse dei soggetti di
          cui  alla  lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
          contenzioso   e   necessari   per   l'ulteriore  corso  del
          procedimento stesso o per la sua definizione;
                c) gli atti relativi alla procedura fallimentare.".
              "Art. 61. (Recupero delle imposte prenotate a debito) -
          1. (Abrogato).
              2.  I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato,
          i  cancellieri,  i  procuratori e le parti devono pagare in
          proprio  le  imposte  dovute  sugli  atti  dei  quali hanno
          richiesto  la  registrazione  a  debito,  quando  non hanno
          osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo
          ovvero  quando  di  tali atti hanno fatto un uso diverso da
          quello per cui venne concessa la registrazione a debito.".
              - La legge 13 aprile 1988, n. 117 recante "Risarcimento
          dei   danni   cagionati   nell'esercizio   delle   funzioni
          giudiziarie  e  responsabilita'  civile  dei magistrati" e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88.
          Si trascrive l'art. 15 nella nuova formulazione:
              "Art.  15. (Patrocinio gratuito per i meno abbienti). -
          1.  Si  osservano,  in  quanto applicabili, le disposizioni
          previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto
          1973, n. 533.".
              2. (Comma abrogato).
              3. (Comma abrogato).
              -  Si trascrive il testo degli articoli 664, 692 e 694,
          comma 2, del codice di procedura penale:
              "Art. 664. (Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie). -
          1.  Le  somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o
          per  condanna  alla perdita della cauzione o in conseguenza
          della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una
          richiesta,  sono  devolute  alla  cassa delle ammende anche
          quando cio' non sia espressamente stabilito.
              2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal
          giudice,  su  richiesta  dell'interessato  o  del  pubblico
          ministero,   prima   della   conclusione   della  fase  del
          procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la
          revoca non sia vietata.
              3. (Abrogato).
              4.   Per  l'esecuzione  delle  sanzioni  conseguenti  a
          violazioni amministrative accertate nel processo penale, il
          pubblico  ministero  trasmette  l'estratto  della  sentenza
          esecutiva all'autorita' amministrativa competente.".
              "Art.  692.  (Spese  della  custodia  cautelare).  - 1.
          Quando  l'imputato  e'  condannato  a pena detentiva per il
          reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono
          poste  a suo carico le spese per il mantenimento durante il
          periodo di custodia.
              2.  Se  la  custodia  cautelare  supera la durata della
          pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
              3. (abrogato)".
              "Art.  694.  (Spese  per la pubblicazione di sentenze e
          obbligo di inserzione). - (Omissis).
              2.  Fuori  di  questo  caso, quando l'inserzione di una
          sentenza  penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il
          direttore  o  vice  direttore  responsabile  del giornale o
          periodico   designato   deve  eseguirla,  a  richiesta  del
          pubblico  ministero o della persona obbligata o autorizzata
          a provvedervi.".
              -  La  legge  21 febbraio  1989, n. 99, come modificata
          dalla  legge  10 ottobre  1996, n. 525, recante nuove norme
          per  la  semplificazione  della  riscossione dei diritti di
          cancelleria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
          1989, n. 66.
              -  Si  trascrive  l'art.  10  nella  nuova formulazione
          risultante  a  seguito  dell'abrogazione di tutti gli altri
          articoli e delle tabelle allegate.
              "Art. 10. - 1.( Abrogato).
              2.   Tutti  i  certificati  del  casellario  giudiziale
          possono   essere  chiesti  e  rilasciati  presso  qualunque
          ufficio  del  casellario,  indipendentemente  dal  luogo di
          nascita della persona cui si riferiscono.
              3. (Abrogato).
              -  Si  trascrivono  gli articoli 32 e 164, comma 3, del
          decreto  legislativo  28 luglio  1989,  n.  271  (norme  di
          attuazione  al  codice  di  procedura  penale), nella nuova
          formulazione:
              "Art. 32. (Recupero dei crediti professionali). - 1. Le
          procedure   intraprese   per   il   recupero   dei  crediti
          professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti
          degli   indagati,   degli   imputati   e   dei   condannati
          inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
              2. (Abrogato).
              3. (Abrogato).".
              "Art.   164.   Deposito   delle   copie   dell'atto  di
          impugnazione e formazione dei relativi fascicoli.
              3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1
          e  2,  la  cancelleria  provvede  a farle a spese di chi ha
          presentato l'impugnazione.".
              -  Per  i riferimenti al decreto legge 15 gennaio 1991,
          n.  8,  convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82 si veda
          la  nota  all'art.  115.  Si  trascrive l'art. 13, comma 6,
          nella nuova formulazione:
              "6.  Le  misure  di  assistenza  economica indicate nel
          comma  5  comprendono,  in  specie, sempreche' a tutte o ad
          alcune   non  possa  direttamente  provvedere  il  soggetto
          sottoposto  al  programma  di  protezione,  la sistemazione
          alloggiativa  e  le spese per i trasferimenti, le spese per
          esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle
          strutture   pubbliche   ordinarie,  l'assistenza  legale  e
          l'assegno  di  mantenimento  nel  caso di impossibilita' di
          svolgere  attivita'  lavorativa.  La misura dell'assegno di
          mantenimento  e  delle integrazioni per le persone a carico
          prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
          centrale  e  non puo' superare un ammontare di cinque volte
          l'assegno  sociale  di  cui  all'art. 3, commi 6 e 7, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
          essere   annualmente   modificato   in   misura  pari  alle
          variazioni   dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie   di  operai  ed  impiegati  rilevate  dall'ISTAT.
          L'assegno  di  mantenimento  puo'  essere  integrato  dalla
          commissione   con   provvedimento   motivato   solo  quando
          ricorrono  particolari circostanze influenti sulle esigenze
          di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
          del   soggetto   sottoposto  al  programma  di  protezione,
          eventualmente  sentiti  l'autorita'  che  ha  formulato  la
          proposta,   il   procuratore   nazionale   antimafia   o  i
          procuratori generali interessati a norma dell'art. 11.".
              -  Per i riferimenti al decreto legislativo 31 dicembre
          1992,  n. 546, si veda la nota all'art. 138. Si trascrivono
          gli  articoli  25,  comma  2  e  38,  comma  1, nella nuova
          formulazione:
              "Art.   25.   (Iscrizione   del  ricorso  nel  registro
          generale.  Fascicolo  d'ufficio del processo e fascicoli di
          parte) - (Omissis).
              2.   I  fascicoli  delle  parti  restano  acquisiti  al
          fascicolo  d'ufficio  e  sono ad esse restituiti al termine
          del  processo.  Le  parti  possono ottenere copia autentica
          degli  atti  e documenti contenuti nei fascicoli di parte e
          d'ufficio.".
              "Art.  38.  (Richiesta  di  copie e notificazione della
          sentenza).   -  1.  Ciascuna  parte  puo'  richiedere  alla
          segreteria  copie autentiche della sentenza e la segreteria
          e'   tenuta   a   rilasciarle  entro  cinque  giorni  dalla
          richiesta, previa corresponsione delle spese.".
              -  Il  decreto  legge  15 novembre 1993, n. 453 recante
          "disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte  dei  conti",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 novembre  1993,  n.  268  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  con  l'art.  1,  comma  1, legge 14 gennaio
          1994, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10). Si
          trascrive l'art. 1, comma 3, nella nuova formulazione:
              "3. A tutte le sezioni, comprese quelle gia' istituite,
          si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5,
          6 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.".
              -  Per  i  riferimenti al decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286,  si veda la nota all'art. 142. Si trascrive
          l'art. 13, comma 10, nella nuova formulazione:
              "10.  Il  ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere
          sottoscritto  anche  personalmente.  Nel caso di espulsione
          con  accompagnamento  immediato,  il  ricorso  puo'  essere
          presentato   anche  per  il  tramite  della  rappresentanza
          diplomatica   o   consolare   italiana   nello   Stato   di
          destinazione,  entro  trenta giorni dalla comunicazione del
          provvedimento;   in  tali  casi,  il  ricorso  puo'  essere
          sottoscritto  anche personalmente dalla parte alla presenza
          dei   funzionari   delle   rappresentanze   diplomatiche  o
          consolari,  che  provvedono a certificarne l'autenticita' e
          ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero
          qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
          difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
          iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale   approvate   con   decreto  legislativo
          28 luglio   1989,   n.  271,  e  successive  modificazioni,
          nonche', ove necessario, da un interprete.".
              -   La   legge   23 dicembre   1999,  n.  488,  recante
          "disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello  Stato"  (legge  finanziaria  2000)  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
          302, supplemento ordinario.
              -  Per  i riferimenti alla legge 21 luglio 2000, n. 205
          si  veda la nota all'art. 259. Si trascrive l'art. 5, comma
          3, nella nuova formulazione:
              "3.  Nel  caso in cui il ricorrente risulti deceduto il
          giudice  dichiara  interrotto  il  giudizio  e  dispone  la
          comunicazione   agli  eredi  ovvero  la  pubblicazione  del
          relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati
          anagrafici   del   ricorrente,  il  numero  del  ricorso  e
          l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
          termine  di  novanta giorni a pena di estinzione.Se nessuno
          degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta
          giorni  dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio
          e' dichiarato estinto.".
              -   La   legge   23 dicembre   2000,  n.  388,  recante
          "disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria  2001)",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302, supplemento ordinario.
              -   La   legge   28 dicembre   2001,   n.  448  recante
          "disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2002)",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2001, n.
          301, supplemento ordinario.