ART. 300 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme) 1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta". 3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."
Nota all'art. 300: - Il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1942, n. 114. Si trascrive l'art. 73, nella nuova formulazione: "Art. 73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri: 1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione; 2) ruolo dei ricorsi urgenti; 3) ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio; 4) registro per i processi verbali di udienza; 5) registro dei decreti del Presidente; 6) registro delle decisioni della Sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa. 7) registro dei ricorsi trattati col patrocinio a spese dello Stato.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si veda la nota all'art. 44. Si trascrive l'art. 133, sesto comma, nella nuova formulazione: "Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si veda la nota all'art. 131. Si trascrivono gli articoli 17 e 18 nella nuova formulazione: "Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito. (Comma abrogato). (Comma abrogato). "Art. 18. (Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato). - Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.". Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1973, n. 131. Si trascrive l'art. 24, primo comma, nella nuova formulazione: "Art. 24. (Ruoli e registri particolari). - La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri: 1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza; 2) registro per i processi verbali di udienza; 3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; 4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione e' stata trasmessa; 5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art. 73. Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione: "Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.". - Per il testo dell'art. 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella nuova formulazione si veda la nota all'art. 299.