ART. 300 (L)
    (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

   1.  Nel  regio  decreto  21  aprile 1942, n. 444, all'articolo 73,
comma  primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita
dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
   2.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n.  1229,  all'articolo  133,  sesto  comma, l'espressione "di cui al
primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".
   3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642,  agli  articoli  17  e  18  e  alla  rubrica  dell'articolo  18,
l'espressione  "gratuito  patrocinio"  e'  sostituita dalla seguente:
"patrocinio a spese dello Stato".
   4.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n.
214,  all'articolo  24,  comma  primo,  n. 5, l'espressione "gratuito
patrocinio"  e'  sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello
Stato".
   5.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,   all'articolo   59,   l'espressione  "gratuito  patrocinio"  e'
sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
   6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica
e'  sostituita  dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito
dal  seguente:  "1.  Si  osserva,  in  quanto applicabile, l'articolo
unico,   della   legge   2  aprile  1958,  n.  319,  come  sostituito
dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."
 
          Nota all'art. 300:
              -  Il  regio  decreto  21 aprile  1942, n. 444, recante
          "Regolamento  per l'esecuzione della legge sul Consiglio di
          Stato"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 13 maggio
          1942,   n.   114.  Si  trascrive  l'art.  73,  nella  nuova
          formulazione:
              "Art.  73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato
          in  sede  giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per
          l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:
                1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;
                2) ruolo dei ricorsi urgenti;
                3)  ruolo  degli  affari  da  decidersi  in Camera di
          Consiglio;
                4) registro per i processi verbali di udienza;
                5) registro dei decreti del Presidente;
                6)   registro   delle   decisioni   della  Sezione  o
          dell'adunanza  plenaria,  nel quale deve essere indicata la
          ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.
                7)  registro  dei  ricorsi  trattati col patrocinio a
          spese dello Stato.".
              -  Per  i  riferimenti  al decreto del Presidente della
          Repubblica  15 dicembre  1959,  n.  1229,  si  veda la nota
          all'art.  44.  Si  trascrive l'art. 133, sesto comma, nella
          nuova formulazione:
              "Le   somme  complessivamente  percepite  a  titolo  di
          indennita'  di  trasferta, detratte le spese effettivamente
          sostenute  da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono
          distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio,
          in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti
          al  profilo  professionale  di collaboratore UNEP e tra gli
          appartenenti   al   profilo  di  assistente  UNEP,  addetti
          all'ufficio stesso.".
              -  Per  i  riferimenti  al decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642,  si  veda  la  nota
          all'art.  131.  Si  trascrivono  gli articoli 17 e 18 nella
          nuova formulazione:
              "Art.  17.  (Atti  dei procedimenti giurisdizionali). -
          Nei   procedimenti,   compresi  quelli  esecutivi,  innanzi
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  e alle giurisdizioni
          speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato
          ovvero   da   persone  o  enti  ammessi  al  beneficio  del
          patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.
              (Comma abrogato).
              (Comma abrogato).
              "Art.   18.   (Atti  di  persone  od  enti  ammessi  al
          patrocinio  a  spese  dello  Stato).  -  Nelle  cause e nei
          procedimenti   interessanti  persone  od  enti  ammessi  al
          gratuito  patrocinio non puo' farsi uso della carta libera,
          se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli
          estremi  del  decreto  di  ammissione al patrocinio a spese
          dello  Stato,  e se, trattandosi di atti, documenti o copie
          da  prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo
          della produzione.".
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 aprile
          1973,  n.  214,  recante  "Regolamento  di esecuzione della
          legge  6 dicembre  1971,  n. 1034, istitutiva dei tribunali
          amministrativi  regionali"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  22 maggio  1973, n. 131. Si trascrive l'art. 24,
          primo comma, nella nuova formulazione:
              "Art.   24.   (Ruoli  e  registri  particolari).  -  La
          segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:
                1)  registro  delle domande di fissazione di udienza,
          vistato   e   firmato  in  ciascun  foglio  dal  segretario
          generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di
          cui  il  registro  si  compone.  Per  i  ricorsi dichiarati
          urgenti  dal  presidente,  la  segreteria  provvede  ad una
          annotazione  a margine della registrazione della domanda di
          fissazione di udienza;
                2) registro per i processi verbali di udienza;
                3)   registro  dei  decreti  e  delle  ordinanze  del
          presidente;
                4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere
          annotati  gli  estremi della ricevuta dell'amministrazione,
          alla quale la decisione e' stata trasmessa;
                5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del
          patrocinio a spese dello Stato.".
              -  Per  i  riferimenti  al decreto del Presidente della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art.
          73. Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione:
              "Art.  59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano
          a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte
          dovute:
                a) le  sentenze,  i  provvedimenti  e  gli  atti  che
          occorrono  nei  procedimenti  contenziosi  nei  quali  sono
          interessate  le  amministrazioni dello Stato e le persone o
          gli  enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese
          dello  Stato  quando  essi  vengono  formati d'ufficio o ad
          istanza   o   nell'interesse   dei   detti   soggetti;   la
          registrazione  a  debito  non  e'  ammessa  per le sentenze
          portanti  trasferimento  di  beni  e  diritti  di qualsiasi
          natura;
                b) gli  atti  formati  nell'interesse dei soggetti di
          cui  alla  lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
          contenzioso   e   necessari   per   l'ulteriore  corso  del
          procedimento stesso o per la sua definizione;
                c) gli  atti relativi alla procedura fallimentare, ai
          sensi  degli  articoli  91 e 133 del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267;
                d) le  sentenze  che  condannano  al risarcimento del
          danno prodotto da fatti costituenti reato.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  15, della legge 13 aprile
          1988,  n.  117,  nella  nuova  formulazione si veda la nota
          all'art. 299.