Art. 722 
 
Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni
                              militari 
 
1. Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia
di tutela del segreto, deve: 
a) acquisire e  mantenere  l'abitudine  al  riserbo  su  argomenti  o
notizie la cui divulgazione puo' recare  pregiudizio  alla  sicurezza
dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche  se  hanno
luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai  suddetti  argomenti  o
notizie; 
b) evitare la divulgazione di  notizie  attinenti  al  servizio  che,
anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo; 
c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di  cui  e'
venuto a conoscenza e che puo' interessare la sicurezza dello Stato e
delle istituzioni repubblicane, o la  salvaguardia  delle  armi,  dei
mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.