Art. 744 Alloggiamento e pernottamenti 1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dall'articolo 745. 2. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio; fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare: a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata con oltre dodici mesi di servizio ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio; b) i volontari in ferma prefissata, con la famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 3. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.