Art. 744 
 
                    Alloggiamento e pernottamenti 
 
1. I volontari in  ferma  prefissata  con  meno  di  dodici  mesi  di
servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di  pronto
impiego hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di
unita' navale ove  possono  conservare  cose  di  proprieta'  privata
secondo quanto prescritto dall'articolo 745. 
2. Tutti i militari hanno l'obbligo  di  alloggiare  nella  localita'
sede di servizio; fatte salve le esigenze di servizio, il  comandante
di  corpo  in  relazione  alla  situazione  abitativa  locale,   puo'
autorizzare: 
a)  gli  ufficiali,  i  sottufficiali,  i   volontari   in   servizio
permanente, i volontari in ferma prefissata con oltre dodici mesi  di
servizio ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio; 
b) i volontari in ferma prefissata, con la  famiglia  abitante  nella
localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 
3. Per il personale dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
guardia   di   finanza,   in   relazione   agli   specifici   compiti
istituzionali, si applicano le particolari  disposizioni  emanate  in
materia.