Art. 751 
 
  Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore 
 
1. Possono essere puniti con la consegna di rigore: 
a) i seguenti specifici comportamenti: 
1) violazione dei doveri attinenti al giuramento  prestato  (articolo
712); 
2) violazione del dovere di osservare le  prerogative  costituzionali
del Presidente della Repubblica (articolo 714); 
3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni
del proprio stato (articolo 713); 
4)  violazione  del  dovere  di  riserbo  sugli  argomenti   che   si
riferiscono alla difesa militare,  allo  stato  di  approntamento  ed
efficienza delle unita', alla sicurezza del  personale,  delle  armi,
dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 722 e 723); 
5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del  segreto
militare e d'ufficio (articolo 722) e delle disposizioni che regolano
l'accesso  in  luoghi  militari  o  comunque  destinati  al  servizio
(articolo 723); 
6) trattazione pubblica non autorizzata  di  argomenti  di  carattere
riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al
segreto d'ufficio (articolo 722 e articolo 1472 del codice); 
7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per  la
difesa  dello  Stato  e  delle  istituzioni  repubblicane  o  per  la
sicurezza delle Forze armate (articoli 715 e 722); 
8)  violazione  dei  doveri  di  contrastare  o  segnalare  atti  che
costituiscano pericolo o rechino danno  alle  armi,  ai  mezzi,  alle
opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (articolo 723); 
9) comportamento lesivo del principio della estraneita'  delle  Forze
armate alle competizioni politiche (articolo 1483 del codice); 
10)  partecipazione  a  riunioni   o   manifestazioni   di   partiti,
associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di  propaganda
a favore o contro  partiti,  associazioni  politiche  o  candidati  a
elezioni  politiche  e  amministrative,  nelle  condizioni   indicate
nell'articolo 1350, comma 2, del codice (articolo 1483 del codice); 
11) adesione ad associazioni sindacali  e  svolgimento  di  attivita'
sindacale da parte  di  militari  non  in  servizio  di  leva  o  non
saltuariamente richiamati  in  servizio  temporaneo  (articolo  1475,
comma 2, del codice); 
12) svolgimento di  attivita'  sindacale  da  parte  di  militari  in
servizio di leva o  temporaneamente  richiamati  in  servizio,  nelle
circostanze  in  cui  e'  prevista   l'integrale   applicazione   del
regolamento di disciplina militare (articolo 2042 del codice); 
13) partecipazione a riunioni non autorizzate o  con  trattazione  di
argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari  o  comunque
destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi,  ad  assemblee  o
adunanze di militari che si qualificano esplicitamente  come  tali  o
sono in uniforme (articolo 1470 del codice); 
14) violazione del dovere di informare al  piu'  presto  i  superiori
della  ricezione  di  un  ordine  manifestamente  rivolto  contro  le
istituzioni   dello   Stato   o   la   cui   esecuzione   costituisca
manifestamente reato (articolo 1349 del codice); 
15) emanazione di un ordine  non  attinente  alla  disciplina  o  non
riguardante il servizio, o eccedente i compiti  d'istituto  (articolo
727); 
16) comportamenti, apprezzamenti,  giudizi  gravemente  lesivi  della
dignita' personale di altro militare o di altri militari  considerati
come categoria (articoli 725, 732 e 733); 
17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione
delle Forze armate o del corpo di appartenenza (articolo 719); 
18) negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni
di  vita  e  di  benessere  dei   dipendenti,   nel   controllo   sul
comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 725 e 726); 
19) inosservanza del dovere di effettuare i  controlli  previsti  sui
dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza  o
nell'attuazione  e  osservanza  delle  norme  di   sicurezza   e   di
prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unita' ed ente,
avuto anche riguardo al pericolo e all'entita'  del  danno  cagionato
(articoli 725 e 726); 
20) mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal  regolamento
quando si tratta di interventi  di  particolare  rilevanza  (articolo
716); 
21)  omissioni   nell'emanazione   o   manifesta   negligenza   nella
acquisizione della consegna (articolo 730); 
22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine  o
nell'espletamento di un  servizio  secondo  le  modalita'  prescritte
(articoli 716, 717 e 729); 
23) abituale  inosservanza  delle  disposizioni  attinenti  al  senso
dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo
svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli
717, 734 e 740); 
24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza  delle  disposizioni
nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella  custodia  o
nella conservazione di armi, mezzi, materiali e infrastrutture. Danni
di  rilevante  entita'  procurati  ai  materiali  e  ai  mezzi  della
Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in  dotazione  al
reparto (articoli 723, 725 e 726); 
25) abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori,  timbri
o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o
nella custodia dei documenti  militari  di  riconoscimento  personale
(articoli 717 e 723); 
26)  abituale  negligenza  nell'apprendimento  delle  norme  e  delle
nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del  militare
(articoli 717 e 718); 
27) comportamenti e atti di protesta  gravemente  inurbani  (articolo
732); 
28) comportamento particolarmente  violento  fra  militari  (articolo
732); 
29)  allontanamento,  senza  autorizzazione  o  in  contrasto  a  una
prescrizione, da un luogo militare o durante  un  servizio  (articoli
727 e 730); 
30) trasgressione alle  limitazioni  poste  all'allontanamento  dalla
localita' di servizio (articoli 1469 del codice e 744); 
31) ritardo ingiustificato  e  ripetuto  superiore  alle  8  ore  nel
rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal  permesso  (articoli
729 e 741); 
32) reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere  la  prescritta
autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore  alle
24 ore (articolo 1469, comma 3, del codice); 
33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore
o al corretto uso dell'uniforme (articoli 720 e 721); 
34) trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze
previste dal regolamento (articoli 720 e 746); 
35) ripetuta violazione del divieto di indossare,  in  abito  civile,
indumenti caratteristici, distintivi  della  serie  di  vestiario  in
distribuzione (articolo 746); 
36) dichiarazioni volutamente  incomplete  o  infondate  rese  in  un
rapporto  di  servizio  o  comunque  per  ragioni   di   servizio   o
dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 735, 1365  del
codice e 1366 del codice); 
37) detenzione e uso in luoghi militari - se  ne  e'  fatto  espresso
divieto  -  di  macchine  fotografiche  o  cinematografiche,   o   di
apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli  722
e 745); 
38) detenzione o porto di armi o munizioni di proprieta'  privata  in
luogo militare, non autorizzati (articoli 723 e 745); 
39) introduzione  o  detenzione  in  luoghi  militari  di  apparecchi
trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 722 e 745); 
40) comportamenti  volontariamente  rivolti  a  menomare  la  propria
efficienza fisica, e tali da escludere o  condizionare  l'adempimento
di  un  servizio,  o  violativi  dell'obbligo  di   sottoporsi   agli
accertamenti sanitari di cui all'articolo 718); 
41)  inosservanza  degli  obblighi  connessi   all'esecuzione   della
sanzione  disciplinare  di  consegna  di  rigore  o  della  consegna.
Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento (articoli 1358,
1361 e 1362 del codice); 
42) comportamenti intesi  a  limitare  l'esercizio  del  mandato  del
difensore (articolo 1370, comma 3, del codice); 
43) violazione da parte dei componenti della commissione o  da  parte
del difensore, dei doveri inerenti al loro  ufficio  (articoli  1370,
comma 3, 1399, comma 4, e 1400 del codice); 
44) comportamenti intesi a discriminazione  politica  (articolo  1483
del codice); 
45) trattazione presso  gli  organi  di  rappresentanza  militare  di
materie non consentite dalla legge; 
46) invio o rilascio alla stampa  o  a  organi  di  informazione,  di
comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo  di  rappresentanza
militare. E' fatta eccezione per i componenti del  COCER  per  quanto
riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo; 
47)  adesione,  qualificandosi  come  appartenente  a  un  organo  di
rappresentanza militare, a iniziative,  o  riunioni,  od  ordini  del
giorno, o appelli o manifestazioni,  o  dibattiti,  senza  preventiva
autorizzazione dell'autorita' gerarchica competente se  il  fatto  e'
lesivo degli interessi delle Forze armate; 
48) svolgimento di attivita' connesse con  la  rappresentanza  al  di
fuori degli organi di appartenenza, senza  preventiva  autorizzazione
dell'autorita' gerarchica competente; 
49)  ripetuta  promozione,  quale  appartenente  a   un   organo   di
rappresentanza militare, di  rapporti  con  organismi  estranei  alle
Forze  armate,   senza   preventiva   autorizzazione   dell'autorita'
gerarchica competente; 
50)  atti  diretti  a  condizionare  l'esercizio  del   mandato   dei
componenti degli organi di rappresentanza militare; 
51) attivita' di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari  per
le elezioni degli organi di rappresentanza; 
52) attivita' di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore
di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di
mezzi non consentiti dal regolamento; 
53) atti e intimidazioni che turbano il  regolare  svolgimento  delle
elezioni per la rappresentanza militare; 
54) alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per  la
formazione degli organi della rappresentanza militare; 
55)  inosservanza  delle  disposizioni  relative   al   funzionamento
dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza. 
b) i comportamenti indicati dall'articolo 1362, comma 7, del codice. 
2. Anche se non e' espressamente previsto nelle  singole  fattispecie
di cui  al  comma  1,  deve  tenersi  conto,  nell'irrogazione  della
consegna di rigore, della  gravita'  del  fatto,  della  recidivita',
delle circostanze in cui e' stata commessa l'infrazione e  del  danno
che ne e' derivato al servizio e all'Amministrazione. 
3.  I  comandanti  responsabili  non  sono  esenti  dall'obbligo   di
promuovere il perseguimento del trasgressore  in  via  penale  se  il
comportamento   del   militare,   oltre   a   costituire   infrazione
disciplinare, configura un reato. 
4. Quando lo stesso comportamento puo' dar luogo  all'irrogazione  di
una sanzione disciplinare di stato,  si  procede  in  base  a  quanto
stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II .