Art. 752 
 
                   Navi da guerra e unita' navali 
 
1. La nave da guerra  costituisce  una  parte  del  territorio  dello
Stato. 
2. Le disposizioni contenute nella presente  sezione  stabiliscono  i
principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono  le
attribuzioni, i doveri e le responsabilita' del  personale  imbarcato
sulle navi o mezzi minori della Marina militare. 
3. Nella presente sezione  per  unita'  navale  si  intende  la  nave
secondo le norme nazionali e internazionali di diritto marittimo.