Art. 752 Navi da guerra e unita' navali 1. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato. 2. Le disposizioni contenute nella presente sezione stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilita' del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare. 3. Nella presente sezione per unita' navale si intende la nave secondo le norme nazionali e internazionali di diritto marittimo.