Art. 755 Doveri del personale imbarcato 1. Il personale imbarcato e' tenuto all'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e delle relative disposizioni applicative, nonche' degli ordini emanati dal comando della nave e dai comandi sovraordinati. 2. Il personale militare assegnato permanentemente all'unita' navale, nell'espletamento dei compiti attribuiti, ha il dovere di concorrere al miglioramento dell'efficienza del mezzo navale anche attraverso un'attivita' propositiva che consenta il migliore utilizzo delle apparecchiature di bordo e la piu' efficace applicazione delle norme vigenti. 3. I doveri di obbedienza e i doveri inerenti al rapporto di subordinazione tra militari continuano a sussistere anche se la nave, su cui il personale e' imbarcato, e' perduta o catturata, fino a quando lo Stato maggiore e l'equipaggio sono disciolti per ordini superiori.