Art. 755 
 
                   Doveri del personale imbarcato 
 
1. Il  personale  imbarcato  e'  tenuto  all'osservanza  delle  norme
contenute  nella  presente  sezione  e  delle  relative  disposizioni
applicative, nonche' degli ordini emanati dal comando  della  nave  e
dai comandi sovraordinati. 
2. Il personale militare assegnato permanentemente all'unita' navale,
nell'espletamento dei compiti attribuiti, ha il dovere di  concorrere
al miglioramento dell'efficienza del mezzo  navale  anche  attraverso
un'attivita' propositiva che  consenta  il  migliore  utilizzo  delle
apparecchiature di bordo e la piu' efficace applicazione delle  norme
vigenti. 
3. I doveri  di  obbedienza  e  i  doveri  inerenti  al  rapporto  di
subordinazione tra militari continuano a sussistere anche se la nave,
su cui il personale e' imbarcato, e'  perduta  o  catturata,  fino  a
quando lo Stato maggiore e l'equipaggio  sono  disciolti  per  ordini
superiori.