Art. 757 Responsabilita' e compiti del comandante di reparto navale 1. Il comandante di reparto navale: a) dipende direttamente dall'autorita' gerarchica sovraordinata; b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale della forza navale dipendente e il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonche' tutte le disposizioni e le norme di massima impartite; c) e' responsabile dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti, concorre alla definizione dei programmi annuali e, se necessario o richiesto, emana le corrispondenti direttive integrative; esercita il controllo dell'attivita' svolta; d) effettua direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi; e) riferisce all'autorita' sovraordinata, con la prescritta periodicita', e se si verificano eventi significativi, sull'efficienza delle forze in merito alle avarie verificatesi e ai risultati raggiunti nelle esercitazioni; f) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unita' di indirizzo nella preparazione delle forze, lasciando a ciascun comandante subordinato i necessari margini di autonomia.