Art. 757 
 
     Responsabilita' e compiti del comandante di reparto navale 
 
1. Il comandante di reparto navale: 
a) dipende direttamente dall'autorita' gerarchica sovraordinata; 
b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte
le informazioni riflettenti  l'organizzazione  generale  della  forza
navale dipendente  e  il  grado  di  efficienza  delle  navi  che  la
compongono, nonche' tutte le  disposizioni  e  le  norme  di  massima
impartite; 
c) e' responsabile dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle
forze dipendenti, concorre alla definizione dei programmi annuali  e,
se  necessario  o  richiesto,  emana  le   corrispondenti   direttive
integrative; esercita il controllo dell'attivita' svolta; 
d) effettua direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi  per
raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di  efficienza
operativa delle singole navi; 
e)  riferisce  all'autorita'   sovraordinata,   con   la   prescritta
periodicita',   e   se   si    verificano    eventi    significativi,
sull'efficienza delle forze in merito alle avarie verificatesi  e  ai
risultati raggiunti nelle esercitazioni; 
f) emana le disposizioni e le direttive  particolari  che  assicurano
unita' di indirizzo  nella  preparazione  delle  forze,  lasciando  a
ciascun comandante subordinato i necessari margini di autonomia.