Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1.  All'ordinamento  degli  uffici e del personale degli enti locali,
ivi  compresi  i  dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e  le  altre
disposizioni  di  legge  in  materia di organizzazione e lavoro nelle
pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo
unico.