Articolo 92
      Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1.  Gli  enti  locali  possono  costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale  e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale,  purche'  autorizzati dall'amministrazione di appartenenza,
possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.

2.  Nei  comuni  interessati  da  mutamenti demografici stagionali in
relazione  a  flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  di
adeguati  livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento  puo'  prevedere  particolari  modalita' di selezione per
l'assunzione   del   personale   a  tempo  determinato  per  esigenze
temporanee  o  stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed  escludendo  ogni  forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso,  le  disposizioni  dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.