ART. 37 (L)
                        (Diritto di esecuzione)

     1.  Per  le  esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto
  che  comporta  la  redazione  di  un  verbale,  escluso  l'atto  di
  protesto,  e'  dovuto  agli  ufficiali  giudiziari il diritto unico
  nella seguente misura:
     a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46:
  euro 2,58;
     b)  per  gli  atti relativi ad affari di valore superiore a euro
  516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
     c)  per  gli  atti relativi ad affari di valore superiore a euro
  2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.