ART. 38 (L)
          (Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)

     1.  Per  gli  atti  di  esecuzione, l'indennita' di trasferta e'
  dovuta,  per  il  viaggio  di andata e per quello di ritorno, nella
  misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.