Art. 101. 
       Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione 
 
    1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare 
  le condizioni seguenti: 
      a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature 
  idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona
  distribuzione dei medicinali; 
      b) disporre di adeguato personale nonche' di una persona 
  responsabile, in possesso del diploma di laurea in  farmacia  o  in
  chimica o in  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche  o  in  chimica
  industriale, che non abbia  riportato  condanne  penali  per  reati
  contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali
  non conforme alle disposizioni del presente decreto,  ne'  condanne
  penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi; 
      c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto a norma 
  dell'articolo 104. 
    2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 
  deve svolgere la propria attivita' a carattere  continuativo  nella
  sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con  le
  necessita'   derivanti   dalle   dimensioni    dell'attivita'    di
  distribuzione espletata. 
    3. La responsabilita' di piu' magazzini appartenenti allo stesso 
  titolare  puo'  essere  affidata  a  una  stessa  persona,  purche'
  l'attivita' da questa svolta in ciascun magazzino  sia  compatibile
  con quanto previsto al comma 2.