Art. 108.
                      Depositari di medicinali

  1.  Le  disposizioni del presente titolo ad eccezione dell'articolo
105,  comma  1  e  3,  disciplinano,  per  quanto  applicabili, anche
l'attivita' di coloro che detengono, per la successiva distribuzione,
medicinali  per  uso  umano  sulla  base  di  contratti  di  deposito
stipulati   con  i  titolari  dell'AIC  dei  medicinali  o  con  loro
rappresentanti.