Art. 57.

Modifica  all'articolo  45  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono
inserite  le  seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40,
commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   «3.  I  contratti  collettivi  definiscono,  in  coerenza  con  le
disposizioni  legislative  vigenti,  trattamenti  economici accessori
collegati:
    a) alla performance individuale;
    b)     alla    performance    organizzativa    con    riferimento
all'amministrazione  nel  suo complesso e alle unita' organizzative o
aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;
    c)   all'effettivo   svolgimento   di  attivita'  particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;
   c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis.   Per   premiare  il  merito  e  il  miglioramento  della
performance  dei  dipendenti,  ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge,  sono  destinate,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica,  apposite  risorse  nell'ambito  di  quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».
 
          Nota all'art. 57:
             - Per il riferimento all'art. 45 del gia' citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  cosi' come modificato dal
          presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 21.