Art. 58.

Modifiche  all'articolo  46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
   «3.   L'ARAN   cura   le   attivita'  di  studio,  monitoraggio  e
documentazione    necessarie   all'esercizio   della   contrattazione
collettiva.  Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai
comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita'
e    alle    commissioni   parlamentari   competenti,   un   rapporto
sull'evoluzione  delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
A  tale  fine  l'ARAN  si  avvale della collaborazione dell'ISTAT per
l'acquisizione  di  informazioni statistiche e per la formulazione di
modelli  statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi', della
collaborazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che
garantisce  l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del
bilancio   dello  Stato,  del  conto  annuale  del  personale  e  del
monitoraggio  dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti
il costo del lavoro pubblico.
   4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
collettivi  nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e
presenta  annualmente  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  ai  comitati di
settore,  un  rapporto in cui verifica l'effettivita' e la congruenza
della  ripartizione  fra  le  materie regolate dalla legge, quelle di
competenza  della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei
contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in sede
di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
   5. Sono organi dell'ARAN:
    a) il Presidente;
    b) il Collegio di indirizzo e controllo.
   6.  Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del Presidente
della   Repubblica,   su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e  l'innovazione  previo  parere  della  Conferenza
unificata.  Il  Presidente  rappresenta  l'agenzia  ed  e' scelto fra
esperti  in  materia  di  economia  del  lavoro,  diritto del lavoro,
politiche  del  personale  e strategia aziendale, anche estranei alla
pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti
le  incompatibilita'  di  cui  al  comma 7-bis. Il Presidente dura in
carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La
carica  di  Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita'
professionale  a  carattere  continuativo, se dipendente pubblico, e'
collocato  in  aspettativa  o  in  posizione  di  fuori ruolo secondo
l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
   7.  Il  collegio di indirizzo e controllo e' costituito da quattro
componenti  scelti  tra esperti di riconosciuta competenza in materia
di  relazioni  sindacali  e di gestione del personale, anche estranei
alla  pubblica  amministrazione  e dal presidente dell'Agenzia che lo
presiede;  due  di essi sono designati con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su proposta, rispettivamente, del Ministro
per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri due, rispettivamente,
dall'ANCI  e  dall'UPI  e  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e delle
province  autonome.  Il collegio coordina la strategia negoziale e ne
assicura   l'omogeneita',   assumendo   la   responsabilita'  per  la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano
in  coerenza  con  le  direttive  contenute  negli atti di indirizzo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e
i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
   b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
   «7-bis.  Non  possono  far  parte  del  collegio  di  indirizzo  e
controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano
incarichi  pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che
ricoprano  o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina
cariche  in  organizzazioni  sindacali. L'incompatibilita' si intende
estesa   a   qualsiasi  rapporto  di  carattere  professionale  o  di
consulenza  con  le  predette  organizzazioni  sindacali o politiche.
L'assenza   delle  predette  cause  di  incompatibilita'  costituisce
presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali
nell'agenzia.»;
   c)  al  comma  8, lettera a), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente:
   «La  misura  annua del contributo individuale e' definita, sentita
l'ARAN,  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro   della   pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  d'intesa con la Conferenza unificata ed e' riferita a
ciascun triennio contrattuale; »;
   d) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di
risorse  pari  all'ammontare  dei  contributi che si prevedono dovuti
nell'esercizio   di   riferimento.   L'assegnazione   e'   effettuata
annualmente  sulla  base della quota definita al comma 8, lettera a),
con  la  legge  annuale  di bilancio, con imputazione alla pertinente
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del ministero
dell'economia e finanze; »;
   e)  al  comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quarantacinque giorni» e dopo le
parole:  «Dipartimento  della  funzione  pubblica»  sono  inserite le
seguenti:  «e  del  Ministero dell'economia e delle finanze, adottati
d'intesa con la Conferenza unificata,»;
   f)  al  comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
ruolo  del  personale  dipendente  dell'ARAN  e'  definito in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
   g) al comma 12:
    1)  il  primo  periodo  e'  sostituito dal seguente: «L'ARAN puo'
altresi' avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica
dirigenziale,    proveniente    dalle    pubbliche    amministrazioni
rappresentate,  in  posizione  di  comando  o  fuori ruolo in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
    2)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: «L'ARAN puo'
avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni  con  modalita'  di
rapporto  stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10,
nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  provvede  alla  nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui
all'articolo  46,  comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi,
e  comunque  non  oltre  il  termine  di  cui  al precedente periodo,
continuano  ad  operare  gli organi in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 58:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  46 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.  46 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
          pubbliche    amministrazioni).    -    1.    Le   pubbliche
          amministrazioni  sono legalmente rappresentate dall'Agenzia
          per    la    rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
          amministrazioni  -  ARAN, agli effetti della contrattazione
          collettiva  nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale,
          in  base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41
          e  47,  ogni  attivita'  relativa alle relazioni sindacali,
          alla   negoziazione   dei   contratti   collettivi  e  alla
          assistenza   delle   pubbliche   amministrazioni   ai  fini
          dell'uniforme   applicazione   dei   contratti  collettivi.
          Sottopone  alla  valutazione  della commissione di garanzia
          dell'attuazione  della  legge  12  giugno  1990,  n. 146, e
          successive   modificazioni   e  integrazioni,  gli  accordi
          nazionali   sulle   prestazioni   indispensabili  ai  sensi
          dell'art. 2 della legge citata.
             2.   Le   pubbliche  amministrazioni  possono  avvalersi
          dell'assistenza  dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione
          integrativa.  Sulla  base  di apposite intese, l'assistenza
          puo'    essere    assicurata   anche   collettivamente   ad
          amministrazioni  dello  stesso  tipo o ubicate nello stesso
          ambito  territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
          in   relazione   all'articolazione   della   contrattazione
          collettiva  integrativa  nel  comparto  ed  alle specifiche
          esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  interessate,
          possono  essere  costituite, anche per periodi determinati,
          delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
             3.  L'ARAN  cura  le attivita' di studio, monitoraggio e
          documentazione      necessarie      all'esercizio     della
          contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
          ed  invia  al  Governo, ai comitati di settore dei comparti
          regioni  e  autonomie  locali  e sanita' e alle commissioni
          parlamentari  competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
          retribuzioni  di  fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine
          l'ARAN   si  avvale  della  collaborazione  dell'ISTAT  per
          l'acquisizione   di   informazioni  statistiche  e  per  la
          formulazione  di  modelli statistici di rilevazione. L'ARAN
          si  avvale,  altresi',  della  collaborazione del Ministero
          dell'economia  e  delle finanze che garantisce l'accesso ai
          dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello
          Stato,  del  conto annuale del personale e del monitoraggio
          dei  flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il
          costo del lavoro pubblico.
             4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei
          contratti   collettivi  nazionali  e  sulla  contrattazione
          collettiva    integrativa   e   presenta   annualmente   al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  ai  comitati  di
          settore,  un  rapporto  in cui verifica l'effettivita' e la
          congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla
          legge,  quelle di competenza della contrattazione nazionale
          e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le
          principali  criticita'  emerse  in  sede  di contrattazione
          collettiva nazionale ed integrativa.
             5. Sono organi dell'ARAN:
              a) il Presidente;
              b) il Collegio di indirizzo e controllo.
             6.  Il  Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro per
          la  pubblica  amministrazione e l'innovazione previo parere
          della   Conferenza  unificata.  Il  Presidente  rappresenta
          l'agenzia  ed  e' scelto fra esperti in materia di economia
          del  lavoro,  diritto del lavoro, politiche del personale e
          strategia   aziendale,   anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione,    nel    rispetto    delle   disposizioni
          riguardanti  le  incompatibilita' di cui al comma 7-bis. Il
          Presidente  dura  in  carica  quattro  anni  e  puo' essere
          riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e'
          incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a
          carattere   continuativo,   se   dipendente   pubblico,  e'
          collocato  in  aspettativa  o  in  posizione di fuori ruolo
          secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
             7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito da
          quattro  componenti  scelti  tra  esperti  di  riconosciuta
          competenza  in materia di relazioni sindacali e di gestione
          del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
          e  dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi
          sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la
          pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e del Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   e   gli   altri  due,
          rispettivamente,  dall'ANCI  e  dall'UPI e dalla Conferenza
          dei  Presidenti  delle  Regioni.  Il  collegio  coordina la
          strategia  negoziale e ne assicura l'omogeneita', assumendo
          la  responsabilita'  per  la  contrattazione  collettiva  e
          verificando  che  le trattative si svolgano in coerenza con
          le   direttive   contenute   negli   atti   di   indirizzo.
          Nell'esercizio  delle  sue  funzioni il collegio delibera a
          maggioranza,  su  proposta del presidente. Il collegio dura
          in  carica  quattro anni e i suoi componenti possono essere
          riconfermati per una sola volta
             7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e
          controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che
          rivestano  incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
          politici  ovvero  che  ricoprano  o  abbiano  ricoperto nei
          cinque    anni    precedenti   alla   nomina   cariche   in
          organizzazioni  sindacali.  L'incompatibilita'  si  intende
          estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
          consulenza  con  le  predette  organizzazioni  sindacali  o
          politiche.    L'assenza    delle    predette    cause    di
          incompatibilita'  costituisce  presupposto  necessario  per
          l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.
             8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
              a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico
          delle    singole   amministrazioni   dei   vari   comparti,
          corrisposti  in misura fissa per dipendente in servizio. La
          misura   annua  del  contributo  individuale  e'  definita,
          sentita  l'ARAN,  con  decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  di  concerto con il Ministro della pubblica
          amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza
          unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale;
              b)   di  quote  per  l'assistenza  alla  contrattazione
          integrativa   e  per  le  altre  prestazioni  eventualmente
          richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
             9.  La  riscossione  dei contributi di cui al comma 8 e'
          effettuata:
              a)   per   le   amministrazioni  dello  Stato  mediante
          l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi
          che  si  prevedono  dovuti  nell'esercizio  di riferimento.
          L'assegnazione  e'  effettuata annualmente sulla base della
          quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale
          di   bilancio,   con  imputazione  alla  pertinente  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          ministero dell'economia e finanze;
              b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante
          un  sistema  di  trasferimenti da definirsi tramite decreti
          del  Ministro  per  la funzione pubblica di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica   e,   a   seconda  del  comparto,  dei  Ministri
          competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale
          e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
          Stato-regioni e Stato-citta'.
             10.   L'ARAN   ha   personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
          del  proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
          dell'ARAN  i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce
          con     propri    regolamenti    le    norme    concernenti
          l'organizzazione  interna,  il  funzionamento e la gestione
          finanziaria.  I  regolamenti sono soggetti al controllo del
          Dipartimento   della  funzione  pubblica  e  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  adottati d'intesa con la
          Conferenza  unificata,  da esercitarsi entro quarantacinque
          giorni   dal   ricevimento   degli   stessi.   La  gestione
          finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte
          dei conti.
             11.  Il  ruolo  del  personale  dipendente  dell'ARAN e'
          definito  in  base  ai regolamenti di cui al comma 10. Alla
          copertura  dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
          disponibilita'   di  bilancio  tramite  concorsi  pubblici,
          ovvero  mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo
          determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
             12.  L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
          personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale, proveniente
          dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione
          di  comando  o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al
          comma  10.  I  dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
          conservano  lo  stato giuridico ed il trattamento economico
          delle   amministrazioni   di   provenienza.  Ad  essi  sono
          attribuite  dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
          vigenti,  le  voci  retributive accessorie, ivi compresa la
          produttivita'  per  il  personale  non  dirigente  e  per i
          dirigenti  la  retribuzione di posizione e di risultato. Il
          collocamento  in  posizione  di comando o di fuori ruolo e'
          disposto  secondo  le disposizioni vigenti nonche' ai sensi
          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          L'ARAN  puo'  utilizzare,  sulla  base  di apposite intese,
          anche  personale  direttamente  messo  a disposizione dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  rappresentati, con oneri a
          carico  di  questi.  L'ARAN  puo'  avvalersi  di  esperti e
          collaboratori  esterni  con modalita' di rapporto stabilite
          con  i  regolamenti  adottati  ai  sensi  del comma 10, nel
          rispetto dell'art. 7, commi 6 e seguenti.
             13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro
          competenza,   di   agenzie  tecniche  istituite  con  legge
          regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai
          sensi del comma 2.».