Art. 82
                (Attivita' di spedizioniere doganale)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
recante  approvazione  del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46, primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Presso  ciascun  Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato
un  registro  nel  quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un
comune  compreso  nel territorio del competente Ufficio delle dogane,
che  svolgono  la  loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri
doganali  abilitati  alla  presentazione  di  dichiarazioni  doganali
sull'intero territorio nazionale.";
b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 ( Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)
1.  La  nomina  a  spedizioniere  doganale  e'  conferita mediante il
rilascio di apposita patente, di validita' illimitata.
2.  La  patente  e' rilasciata dall' Agenzia delle dogane, sentito il
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3.  La  nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di
dichiarazioni doganali sull 'intero territorio nazionale.";
c) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Ammissione agli esami)
1.  Per  essere  ammessi  agli  esami  gli aspiranti devono inoltrare
istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore
dell'Agenzia  delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver
conseguito,  alla  data di pubblicazione della determinazione stessa,
il  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e devono
risultare,  alla  medesima  data,  iscritti  da  almeno  due anni nel
registro   del  personale  ausiliario,  ai  sensi  dell'articolo  46.
Possono,  inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso
del  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
abbiano  superato  un  corso  di  formazione  professionale di durata
almeno  annuale,  tenuto da un istituto universitario e che risultino
iscritti,  alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel
registro  del  personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel
registro  degli  ausiliari  non  e'  richiesto agli aspiranti che per
almeno  due  anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane
con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia
di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale.
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e' disposta con
determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle dogane.".
 
          Nota all'art. 82:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  46 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80,
          S.O., come modificato dal presente decreto:
             «Art.  46  (Registro del personale ausiliario). - Presso
          ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato
          un   registro   nel  quale  sono  elencati  gli  ausiliari,
          residenti   in   un  comune  compreso  nel  territorio  del
          competente  Ufficio  delle  dogane  che  svolgono  la  loro
          attivita'  alle  dipendenze  degli  spedizionieri  doganali
          abilitati  alla  presentazione  di  dichiarazioni  doganali
          sull'intero   territorio  doganale.  Copia  dell'elenco  e'
          trasmessa  al consiglio compartimentale degli spedizionieri
          doganali  competente per territorio, al quale devono essere
          anche segnalate di volta in volta le relative variazioni.».