Art. 89

Attribuzioni in campo nazionale del  Capo  di  stato  maggiore  della
                               difesa

  1. Il Capo di stato maggiore della difesa:
  a)  attua,  su  direttive  del Ministro della difesa, gli indirizzi
politico-militari  in  merito  alla pianificazione, predisposizione e
impiego dello strumento militare;
  b)  prospetta  al  Ministro  della  difesa  la situazione operativa
strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;
  c)   riferisce  al  Ministro  della  difesa  sull'efficienza  dello
strumento  militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali
e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;
  d)  propone  al  Ministro  della  difesa e predispone, tenuto conto
delle  esigenze  di difesa del Paese e degli impegni militari assunti
in  campo  internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza
armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento
militare,  la  pianificazione  operativa  interforze  e i conseguenti
programmi tecnico-finanziari;
  e)   definisce   le   priorita'   operative  e  tecnico-finanziarie
complessive  nonche'  i  criteri  fondamentali programmatici di lungo
periodo  per  mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle
esigenze  operative  ed  emana le relative direttive ai Capi di stato
maggiore  di  Forza  armata,  al  Comandante  generale  dell'Arma dei
carabinieri,  limitatamente  ai  compiti  militari,  e  al Segretario
generale della difesa per le attivita' di competenza;
  f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica,
i  trasporti  e  la  sanita'  militare  per assicurare allo strumento
militare  il  piu' alto grado di integrazione e di interoperabilita',
anche per l'impiego nei complessi multinazionali;
  g)  impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata,
al  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per quanto di
competenza,  e  al  Segretario generale della difesa per l'attuazione
dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;
  h)  esercita  il controllo operativo dei fondi destinati al settore
dell'investimento e definisce le priorita' delle esigenze operative e
dei    relativi    programmi,   armonizzandole   con   le   correlate
disponibilita' finanziarie;
  i)  esercita  il controllo operativo dei fondi destinati al settore
del  funzionamento  e  definisce  i criteri per l'utilizzazione delle
risorse finanziarie in bilancio;
  l)  emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al
settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di
stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri,  per  le  aree  di rispettiva competenza, in ordine alle
priorita' dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni
dei mezzi finanziari;
  m)  esercita  l'impiego  operativo  dei  fondi destinati ai settori
dell'investimento  e  del  funzionamento  in  ordine  ai singoli enti
direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;
  n)  provvede,  per  esigenze  straordinarie,  non  programmate e di
elevata  priorita',  connesse  alla necessita' di elevare il grado di
addestramento   e   di   prontezza  operativa  di  unita',  altamente
specializzate  per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei
compiti  istituzionali  delle Forze armate, all'impiego operativo dei
fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore
di  Forza  armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
per quanto di competenza;
  o)  sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i
Capi  di  stato  maggiore  di  Forza  armata,  il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale della difesa:
  1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;
  2)  definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle
Forze armate e sovrintende alle relative attivita', avvalendosi di un
apposito   reparto   avente   specifiche  competenze  in  materia  di
informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'articolo 8
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
  3)  dirige, coordina e controlla le attivita' di tutela del segreto
militare e di polizia militare in ambito Forze armate;
  4)  predispone  i  piani operativi generali e contingenti, le linee
guida  del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le
conseguenti  direttive  ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al
Comandante   generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  al  Segretario
generale  della  difesa  per  la elaborazione dei piani settoriali di
competenza;
  5)  emana direttive concernenti la configurazione complessiva della
struttura  ordinativa  e  dei  relativi  organici, lo schieramento la
prontezza  operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto
conto   anche   degli   impegni   derivanti  da  accordi  e  trattati
internazionali;
  6)  impartisce  direttive  per  assicurare  la difesa integrata del
territorio  e  dello  spazio  aereo nazionale, nonche' delle linee di
comunicazione marittime e aeree;
  p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:
  1)   propone   al   Ministro   della   difesa   le  linee  generali
dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;
  2)  propone  al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse
di   personale   militare   e  civile  da  assegnare  agli  organismi
tecnico-operativi  nonche' quella del personale militare da assegnare
agli  organismi  tecnico-amministrativi  e  tecnico-industriali della
difesa;
  3)  emana  disposizioni,  a  carattere  interforze,  concernenti la
disciplina  e le attivita' generali e territoriali delle Forze armate
e  determina  le  circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed
enti aventi connotazione interforze;
  4)  emana  direttive  concernenti  la  mobilitazione  e le relative
scorte;
  5)  emana  disposizioni  di  carattere generale sugli obiettivi del
reclutamento,  della selezione, della formazione e dell'addestramento
delle Forze armate;
  q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi
di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma
dei  carabinieri,  delle  normative  relative  al  reclutamento, alla
selezione,  alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla
disciplina,   all'avanzamento,   al   trattamento  economico  e  alla
mobilitazione del personale delle Forze armate;
  r)  ha  alle  dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti
interforze  della  difesa,  dei quali determina gli ordinamenti e gli
organici  nei  limiti  delle  ripartizioni  delle dotazioni organiche
complessive;
  s)  emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in
ambito   interforze,   internazionale  e  presso  altri  dicasteri  e
stabilisce  i  criteri  generali  concernenti l'impiego del personale
militare e civile in ambito Forza armata;
  t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:
  1)  e'  sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del
Segretario  generale della difesa e del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri;
  2)  fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei
Capi di stato maggiore di Forza armata;
  3)   fornisce   indicazioni   al   Ministro  della  difesa  per  la
destinazione  dei  generali  di corpo d'armata e gradi corrispondenti
negli  incarichi  di  Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di
stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
  4)  propone  al  Ministro  della difesa, d'intesa con il Segretario
generale  della  difesa  e  sentiti i Capi di stato maggiore di Forza
armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
di  competenza,  gli  ufficiali  generali  e  ammiragli  di grado non
inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare
agli  incarichi  di  direzione  degli  uffici di livello dirigenziale
generale;
  5)  indica  al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei
Capi  di  stato  maggiore  di  Forza armata e del Comandante generale
dell'Arma  dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da
destinare   all'impiego  in  ambito  internazionale  e  presso  altri
dicasteri;
  6)  designa,  sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il
Comandante   generale   dell'Arma   dei  carabinieri  per  quanto  di
competenza,  gli  ufficiali  da impiegare negli incarichi interforze,
previa  comunicazione  al  Ministro  della  difesa delle designazioni
relative   agli   ufficiali   generali   e   ammiragli.   Per  l'area
tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale,  la  designazione  ha
luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;
  u)   definisce  i  programmi  e  impartisce  direttive  riguardanti
l'addestramento   e   le   esercitazioni   interforze,   nonche'   il
perfezionamento,    a    carattere   interforze,   della   formazione
professionale e culturale del personale delle Forze armate;
  v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di
Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
quanto di competenza;
  z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;
  aa) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale
nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;
  bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa,
le   attivita'  di  comunicazione,  di  pubblica  informazione  e  di
promozione  a  favore delle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche
dello  Stato  maggiore  della  difesa e coordina, nel loro complesso,
quelle  delegate  ovvero  di  specifica  competenza dei Capi di stato
maggiore  di  Forza  armata  e  del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica.
Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento
con i competenti uffici del Ministero;
  cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con
l'emanazione  di  direttive  interforze,  in  un  quadro  di  stretta
armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.
 
          Note all'art. 89: 
          - Il testo dell'art. 8 della legge 3 agosto  2007,  n.  124
          (Sistema di informazione per la sicurezza della  Repubblica
          e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187, e' il seguente: 
          «Art. 8 (Esclusivita' delle  funzioni  attribuite  al  DIS,
          all'AISE e all'AISI). - 1.  Le  funzioni  attribuite  dalla
          presente legge al DIS,  all'AISE  e  all'AISI  non  possono
          essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. 
          2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore
          della  difesa  (RIS)  svolge  esclusivamente   compiti   di
          carattere tecnico militare e  di  polizia  militare,  e  in
          particolare ogni attivita' informativa utile al fine  della
          tutela dei presidi e delle  attivita'  delle  Forze  armate
          all'estero, e non e' parte del Sistema di informazione  per
          la sicurezza. Il RIS agisce  in  stretto  collegamento  con
          l'AISE secondo la disciplina  regolamentare  approvata  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  emanato
          previa deliberazione del  CISR,  entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.».